Energia

ENERGIA: 1. Energia – Fonti rinnovabili – V.i.a. – Presupposto del provvedimento di autorizzazione unica – Esclusione – Conseguenze – Annullamento giudiziale della v.i.a. – Autorizzazione unica – Travolgimento automatico – Esclusione. 2. Energia – Fonti rinnovabili – Procedimenti di v.i.a. e di autorizzazione unica – Autonomia – Conseguenze: separata impugnabilità. 3. Energia – Fonti rinnovabili – Impianti eolici – Autorizzazione unica – Silenzio assenso – Configurabilità – Presupposti. 4. Energia – Fonti rinnovabili – Autorizzazione unica – Progetto sottoposto a v.ia. di competenza statale – Deliberazioni favorevoli del Consiglio dei Ministri – Valenza sostitutiva della v.i.a. – Mancata conclusione del procedimento autorizzatorio nel termine di 60 giorni – Conseguenze – Silenzio assenso.

1. La v.i.a. non può essere considerata atto presupposto del provvedimento di autorizzazione unica;
infatti la nozione di atto presupposto è fondata, in relazione ad atti di un unico procedimento o anche
ad atti autonomi, sull’esistenza di un collegamento, strutturale e funzionale, fra gli atti stessi, così
stretto nel contenuto e negli effetti, da far ritenere che l’atto successivo sia emanazione diretta e
necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella
statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare; pertanto, dall’annullamento giudiziale
della pronuncia di compatibilità ambientale non deriva un effetto di travolgimento automatico (c.d.
“effetto caducante”) nei confronti dell’autorizzazione “a valle”.
2. Il procedimento per la v.i.a. e quello per l’autorizzazione unica sono preordinati ad accertamenti
diversi ed autonomi e possono avere, quindi, un’autonoma efficacia lesiva, che consente
l’impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi, deponendo in tal senso l’intera
impalcatura normativa del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il quale li qualifica espressamente come
autonomi provvedimenti amministrativi, in quanto tali produttivi di effetti precettivi loro propri.
3. Il silenzio-assenso, ex art. 7, comma 2, del d.l. 17 maggio 2022 n. 50, sull’autorizzazione unica di
cui all’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, è configurabile laddove l’istanza sia conforme al
dettato dell’art. 13.1, lett. b), delle linee guida, approvate con decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 10 settembre 2010, e, pertanto, sia presentata una relazione tecnica, inclusa nel
progetto definitivo, la quale, tra l’altro, con riguardo agli impianti eolici, deve descrivere “le
caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore
ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento”; ai fini della configurabilità
dell’istanza, necessaria per la formazione del titolo per silentium, non rilevano le modalità con cui
sono eseguiti i rilievi, non potendosi ritenere, in base all’indicata prescrizione, che tali rilievi debbano
essere necessariamente eseguiti con un anemometro fisico collocato in situ per un anno.
4. Nel vigore del d.-l. 17 maggio 2022 n. 50, nei procedimenti di autorizzazione unica di impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all’art. 12 d. lgs. 29 dicembre
2003 n. 387, qualora il progetto sia sottoposto a v.i.a. di competenza statale, ai sensi dell’art. 7, comma
1, dello stesso decreto, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate ex art. 5, comma
2, lettera c-bis), della l. 23 agosto 1988 n. 400 sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di v.i.a.
e, ai sensi del successivo comma 2, confluiscono nel procedimento autorizzatorio, da concludersi
perentoriamente dall’Amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni, decorsi i quali,
se il Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di v.i.a. l’autorizzazione si
intende rilasciata per silentium.

Consiglio di Stato – Sezione Seconda – Sentenza 29 dicembre 2025, n. 10354, in Rivista Giuridica dell’Edilizia n. 2 del 2026, pag. 209

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