Ambiente

AMBIENTE: 1. Ambiente – Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) – Caratteri. – Clausole prescrittive – Ammissibilità. 2. Ambiente – Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) – Non è sostituita dal provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) – Conseguente onere di impugnare la VIA entro il termine prescritto – Fattispecie. 3. Ambiente – Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) – Rilascio di uno o più titoli abilitativi ex art. 27- Bis, comma 8, cod. amb. – Perentorietà dei termini – È a tutela del soggetto proponente.

1. La VIA si sostanzia non già in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità
ambientale dell’opera programmata, bensì in un giudizio sintetico globale di comparazione tra il
sacrificio ambientale imposto e l’utilità socio-economica procurata dall’opera medesima, tenendo
conto anche delle alternative possibili e dei riflessi della c.d. opzione zero. Essa non è un mero atto
(tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi di un provvedimento con
cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo, con particolare
riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della
molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di
sviluppo economico-sociale) e privati. In materia ambientale l’ampia ammissibilità di clausole
prescrittive trova fondamento nell’ampia discrezionalità dei provvedimenti in tema di VIA; un
progetto che ricomprende vasta parte del territorio comunale non può che comportare la sua
sottoposizione ad una serie ampia di prescrizioni a tutela di tutti quei beni che possono essere incisi
dalla sua realizzazione.
2. Il provvedimento autorizzatorio unico regionale — PAUR non sostituisce ad ogni effetto tutti gli
atti di assenso comunque denominati rilasciati all’interno della conferenza di servizi, ma (pur
presentando una propria autonomia sul piano effettuale), più limitatamente, li ricomprende; da che ne
deriva la conseguenza secondo cui il provvedimento di VIA (così come quello di AIA), in quanto
dotato di autonoma efficacia lesiva rispetto al provvedimento di PAUR, deve essere espressamente
impugnato in sede giurisdizionale entro il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 29 cod. proc.
amm. Nella specie, peraltro, è fondata l’istanza di rimessione in termini essendo riscontrabile un
comportamento dell’amministrazione idoneo a ingenerare il convincimento non esatto sulla natura
del provvedimento di VIA favorevole, equivocamente prospettato dalla Regione come di rilievo solo
endoprocedimentale.
3. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale, la perentorietà dei termini alla quale si
riferisce l’art. 27-bis, comma 8, cod. amb. non preclude all’amministrazione di provvedere ancorché
in ritardo, atteso che la norma da ultimo richiamata considera tutti i termini del procedimento
perentori esclusivamente « ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-
bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 », e cioè nella prospettiva di tutelare il soggetto proponente.

TAR Veneto, Sezione Quarta, sentenza 7 gennaio 2025 n. 14, in Foro Amministrativo n. 1 del 2025, pag. 77

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