1. Nel vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, l’esclusione automatica di un’offerta sospettata
di anomalia deve essere espressamente prevista nella lex specialis di gara (analogamente a quanto
previsto dall’art. 97, comma 8, d.lgs. n. 50/2016), atteso che l’art. 54 deroga esplicitamente all’art.
110, dello stesso decreto, dedicato al procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse. Ne
discende, pertanto, che l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse può essere
legittimamente disposta dalla Stazione appaltante solo ove sia espressamente prevista, nella lex
specialis di gara, la clausola contemplante tale esclusione. Quindi non è la norma di cui all’art. 54 del
d.lgs., n. 36/2023 a derogare direttamente ed esplicitamente all’art. 110 dello stesso decreto,
limitandosi essa, invece, a stabilire che, in caso di appalti di lavori o di servizi di importo inferiore
alle soglie di rilevanza euro — unitaria non aventi un interesse transfrontaliero certo e aggiudicati
con il criterio del prezzo più basso, le Stazioni appaltanti, in deroga all’art. 110, prevedono negli atti
di gara l’esclusione automatica, per l’ipotesi di ammissione alla gara di almeno cinque offerte, ed ivi
indicando altresì il metodo di individuazione delle offerte anomale.
2. L’art. 54, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 facoltizza le Stazioni appaltanti a inserire, nei bandi di gara
aventi ad oggetto appalti di lavori o servizi sotto soglia che non presentano un interesse
transfrontaliero, una clausola che preveda l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse,
come si evince dal tenore letterale della disposizione affatto diverso da quello di cui all’art. 1, comma
3, ultimo periodo, d.l. n. 76/2020 c.d. « Decreto Semplificazioni », convertito nella l. n. 120/2020,
applicabile ai procedimenti la cui determina a contrarre, o atto equivalente, è stata adottata dal 17
luglio 2020 al 30 giugno 2023.
TAR Lazio Roma- Sezione II/bis, Sentenza 1° aprile 2025, n. 6479, in Foro amministrativo 2025 n. 4, pag. 536