Enti locali

ENTI LOCALI: Comuni e province – In genere – Petizione popolare – Meccanismo di democrazia diretta – Obbligo del Comune di provvedere – Non sussiste – Se oggetto della petizione sia l’adozione di un atto in autotutela.

Ai sensi dell’art. 8 del TUEL (d.gs. 267/2000), la petizione costituisce un atto di natura partecipativa
rientrante tra i meccanismi di democrazia diretta che consentono ai cittadini di interloquire con le
Istituzioni al fine di rappresentare, nell’auspicio di trovare una possibile risoluzione, problematiche
particolarmente sentite dalla collettività. Allorquando tali particolari atti vengano poi regolamentati
all’interno di una fonte normativa, nella fattispecie lo Statuto comunale, con la previsione di un
particolare procedimento per la loro istruzione e la loro trattazione, essi devono necessariamente
essere istruiti e trattati dall’organo cui sono diretti secondo l’iter previsto, non potendo essere
considerati tamquam non essent, ferma restando la natura propria dell’istituto, che è quella
essenzialmente di stimolare e suggerire indirizzi, e non certamente di rendere necessitate e cogenti le
soluzioni prospettate dai cittadini per la risoluzione di esigenze comuni. Senonché, l’oggetto delle
petizioni inoltrate ai sensi dello Statuto comunale, nonché l’ambito dell’obbligo di provvedere sulle
stesse, vanno coordinati con i principi generali del procedimento amministrativo espressi nella legge
n. 241 del 1990, non derogabili da fonte subordinata. Fra questi, costituiscono principi generali quelli
in base ai quali l’istituto sotteso all’art. 2 della Legge n. 241 del 1990 (silenzio inadempimento) non
può trovare applicazione allorquando oggetto dell’istanza/petizione riguardi l’adozione di un atto di
autotutela che, salvo eccezioni espressamente previste dalla legge, non è doverosa.

T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Settima, Sentenza, 17 marzo 2025, n. 2220, in Foro Amministrativo n. 3 del 2025, pag. 392

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