1. Cassa Depositi e Prestiti non è sottoposta alla disciplina pubblicistica concernente le procedure di
affidamento dei contratti pubblici. Cassa Depositi e Prestiti utilizza uno strumento giuridico, quale il
fondo di investimento immobiliare, che prevede l’acquisizione di immobili individuati dagli stessi
gestori con l’utilizzazione di risorse economiche reperite sul mercato attraverso l’offerta di quote agli
investitori, cui deve essere assicurata una adeguata remunerazione, non diversamente da quanto
accadrebbe in una operazione di investimento immobiliare posta in essere dal gestore di un fondo
privato. La rilevanza costituzione della tutela del risparmio, pur giustificando l’assoggettamento di
tale società alla disciplina speciale dettata dal d.lgs. n. 58/1998, non comporta la trasformazione della
sua attività in una pubblica funzione, trattandosi pur sempre di un’attività imprenditoriale, sia pure
contrassegnata da uno statuto particolare, contraddistinto dalla previsione di particolari requisiti di
professionalità, dall’imposizione di specifici obblighi di informazione e di diligenza e dalla
sottoposizione ad un articolato sistema di controlli .
2. L’alienazione del bene pubblico da parte di Cassa Depositi e Prestiti, mediante conferimento nel
Fondo comune di investimento, è stata adottata per la realizzazione di un interesse generale, che è
quello della valorizzazione del patrimonio pubblico, ma con modalità che, in concreto, non si
differenziano da quelle offerte dal mercato di riferimento, con assenza di profili di influenza da parte
di un soggetto pubblico e mediante perseguimento di logiche esclusivamente economiche. Ne
discende come l’attività in questione non sia in concreto un’attività di pubblico interesse, bensì al più
di interesse generale; perciò, sottoposta alla disciplina di diritto privato, e come i beni oggetto della
procedura di vendita, rientrino, pertanto, tra i beni privati.
3. È inammissibile, per carenza di giurisdizione del G.A. in favore del G.O., il ricorso con cui è
contestata la mancata inclusione di un immobile nell’elenco degli immobili suscettibili di acquisizione
da parte del fondo gestito da Cassa Depositi e Prestiti — («Immobili Target»), di cui all’avviso del
26 maggio 2022, con la conseguenza che il processo può essere riassunto dinanzi all’Autorità
Giudiziaria munita di giurisdizione con le modalità e i termini di cui all’art. 11, c.p.a.
T.A.R. Lazio -Roma, Sezione II, Sentenza 6 maggio 2025, n. 8719, in Foro Amministrativo, n. 5 del 2025, pag. 679