Espropriazione, Occupazione illegittima

ESPOSPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ – OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA: –Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione sine titulo di un fondo privato – Illecito permanente ex art. 2043 c.c. – Sussiste – Conseguenze: condanna dell’amministrazione sia alla restituzione del bene, previa rimessione in pristino, sia al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima – Eventuale e futura adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 -Irrilevanza.

In tema di occupazione sine titulo di un fondo privato da parte della P.A. per finalità di opera pubblica,
accertata l’illegittimità della procedura espropriativa, il giudice deve riconoscere la sussistenza di un
illecito permanente ex art. 2043 c.c. e, conseguentemente, condannare l’amministrazione sia alla
restituzione del bene, previa rimessione in pristino, sia al risarcimento del danno per il periodo di
occupazione illegittima, senza poter subordinare l’esame della domanda risarcitoria alla eventuale e
futura adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001.

Consiglio di Stato – Sezione Quarta – Sentenza 11 marzo 2026, n. 1989, in Guida al Diritto, n. 16 del 2026, pag. 86, con commento di G. Pernice: “A tutela del privato è sempre previsto il diritto al risarcimento del danno”, pag. 91

vedi documento