Adozione ed affidamento

ADOZIONE ED AFFIDAMENTO: Adozione e affidamento – Adozione internazionale – Persone singole residenti in Italia – Declaratoria di inidoneità – Incostituzionalità.

È costituzionalmente illegittimo l’art. 29-bis, comma 1, della L. 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in
cui non consente alle persone singole residenti in Italia di presentare domanda per la dichiarazione di
idoneità all’adozione internazionale di minori stranieri.
Tale norma, infatti, nel richiamare l’art. 6 della stessa legge, esclude le persone singole residenti in
Italia dalla possibilità di dichiarare la propria disponibilità ad adottare un minore straniero residente
all’estero e di chiedere al tribunale per i minorenni competente di dichiarare la loro idoneità
all’adozione. Questa esclusione è stata ritenuta in contrasto con gli artt. 2 e 117, comma 1, della
Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
(CEDU).

Corte costituzionale, Sentenza 21 marzo 2025, n. 33, in Foro Italiano n. 6 del 2025, Parte Prima, pag. 1602, in Giurisprudenza Italiana n. 10, pag. 2008, con nota di L. Nocera: “Adozione internazionale del single: il primato dell’idoneità adottiva sul tipo familiare

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