I poteri di vigilanza e di sanzione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato per pratica
commerciale scorretta non risultano intaccati dall’adozione di decisioni di chiusura dell’istruttoria
a seguito dell’accettazione di impegni. Difatti, tale soluzione non integra un accordo bilaterale tra
impresa e autorità ma introduce nell’ambito di un procedimento antitrust una fase costituita dalla
successiva valutazione del comportamento dell’impresa, da svolgere sulla base di criteri obiettivi e
con la partecipazione del soggetto interessato, ma pur sempre con un inalterato potere di valutazione
discrezionale finale da parte dell’Autorità nell’ambito dei suoi poteri. (1).
In motivazione la sezione ha precisato che l’inosservanza degli impegni assunti, oltre a costituire il
presupposto della riapertura dell’originario procedimento chiusosi per effetto della loro accettazione,
vale ex se ad integrare anche l’illecito specifico di cui all’art. 27, commi 7 e 12, del codice del
consumo. Difatti, trattasi di illeciti a struttura diversa (di natura formale e mera condotta quello di cui
all’art. 27, comma 12, del codice del consumo) sorretti da distinte ragioni di incriminazione (da un
lato, per l’illecito base, direttamente la tutela del mercato e dei consumatori; dall’altro, per l’illecito
consistente nel mancato rispetto degli impegni assunti, la tutela della vincolatività e serietà dei
medesimi). Il bene giuridico protetto è, pertanto, differente così come il disvalore del fatto. Inoltre, la
sostanziale autonomia degli illeciti consente all’Autorità di scegliere, nell’esercizio dell’ampia
discrezionalità in punto di quomodo riconosciutale nella conduzione della propria azione, le modalità
di contestazione degli stessi. Ne discende, quindi, anche la possibilità per questa di optare per
l’instaurazione di un distinto procedimento in luogo della contestazione nella sedes della riapertura
dell’originario procedimento definito con l’assunzione degli impegni.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 28 aprile 2025, n. 3579; T.a.r. per il Lazio, sez. I, 24 novembre
2023, n. 17530.
T.A.R. Lazio -Roma, Sezione Prima, Sentenza 3 giugno 2025, n. 10706