1. Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 2, l. reg. Calabria 26 novembre
2024, n. 36, sono inammissibili gli interventi in giudizio dei Consorzi M. e C., dei Comuni di Laino
Borgo, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Laino Castello, Lauria, Mormanno e
Papasidero, nonché dell’Associazione forum ambientalista O. L’intervento dell’Associazione forum
ambientalista è tardivo, in quanto il deposito del relativo atto di intervento è stato effettuato oltre il
termine previsto dagli artt. 4, comma 3, e 31, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale. Quanto agli altri interventi, nel giudizio in via principale non è ammesso
l’intervento di soggetti privi di potestà legislativa, né di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal
titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione, salva l’ipotesi, in via del
tutto eccezionale, in cui la legge impugnata incida specificamente sulla sfera di attribuzione
costituzionale di altre Regioni o Province autonome. Il ristretto confine entro cui è ammissibile
l’intervento non pregiudica il diritto di difesa di soggetti i cui interessi possono essere incisi dall’esito
del giudizio in via di azione, poiché questo non scaturisce da una controversia concreta rispetto alla
quale possa configurarsi l’interesse di specifici soggetti, vertendo piuttosto sulla astratta conformità
a Costituzione della legge impugnata.
2. È costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 2, l. reg. Calabria 26 novembre 2024, n. 36. La
disposizione impugnata, disponendo che gli impianti di produzione energetica alimentati da
biomasse, con sede ricadente nel territorio calabrese, con potenza eccedente 10MWatt termici, sono
tenuti a ridurre la potenza, a pena di decadenza della relativa autorizzazione, viola l’art. 117, comma
3, Cost., dal momento che si traduce in un divieto assoluto di esercizio per gli impianti già esistenti
che non si adeguino al limite prescritto. Essa viola altresì gli artt. 3 e 41 Cost. atteso che, benché il
novellato art. 41, comma 2, Cost. preveda ora tra i principi limitanti l’iniziativa economica privata
anche l’«ambiente», la previsione regionale assume il carattere di legge provvedimento, essendo
riferibile unicamente alla centrale del Mercure (che oggi è il solo impianto a biomasse collocato in
un parco nazionale o regionale calabrese) e risultando, quindi, destinata a incidere su una singola
posizione giuridica, attraendo nella sfera legislativa quanto normalmente affidato all’autorità
amministrativa. Essa non supera lo scrutinio stretto di costituzionalità, sotto i profili della non
arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta legislativa, perché trasmoda in una disciplina
lesiva del legittimo affidamento. Infatti, data anche la brevità del termine richiesto per l’adeguamento
(sei mesi) alla riduzione di potenza, la norma impugnata non si giustifica adeguatamente rispetto non
solo all’iniziativa economica della società autorizzata alla gestione dell’impianto ma anche alla
posizione dei lavoratori nello stesso occupati.
3. È costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 1, l. reg. Calabria 26 novembre 2024, n. 36, nella
parte in cui dispone che «[è] vietata», nei parchi nazionali e regionali ricadenti nel territorio calabrese,
la realizzazione di impianti di potenza superiore a 10 MW termici alimentati da biomasse, anziché
disporre che i suddetti parchi «costituiscono aree non idonee» alla realizzazione di questa tipologia
di impianti. La disposizione impugnata viola l’art. 117, comma 3, Cost., in relazione alla materia
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», al cui ambito di competenza deve
essere ricondotta, in considerazione del suo oggetto. Nel nuovo quadro dei principi fondamentali della
materia, così come integrati, sul piano tecnico, dal d.m. 21 giugno 2024, il potere, previsto dall’art.
20, comma 4, d.lg. 8 novembre 2021, n. 199, di individuare con legge le aree idonee è ora stato
accordato alle Regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che la
inidoneità dell’area, pur se dichiarata con legge regionale, non si può tradurre in un divieto assoluto
stabilito a priori, ma equivale a indicare un’area in cui l’installazione dell’impianto può essere
egualmente autorizzata ancorché sulla base di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata.
Si tratta di un assetto funzionale a dare risalto alla autonomia regionale ma al contempo idoneo a
scongiurare il rischio che gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di
salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare
la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori, ciò che si porrebbe in palese contrasto con
la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili: interesse di cruciale rilievo proprio rispetto
al vitale obiettivo di tutela dell’ambiente, anche nell’interesse delle future generazioni. Dal momento
che l’individuazione con legge dei parchi nazionali o regionali come aree inidonee alla realizzazione
degli impianti alimentati da biomasse con potenza eccedente i 10 MW termici non può comportare
un divieto assoluto, l’eventuale dissenso, in seno al successivo procedimento amministrativo, di una
delle amministrazioni coinvolte (ad esempio, la Regione o l’ente parco) potrebbe essere superato dal
Consiglio dei ministri, con la precisazione che, se tale regime potrebbe condurre, di per sé,
all’autorizzazione di centrali alimentate da biomasse di elevata potenza termica nei parchi naturali,
tale eventualità potrebbe presentare criticità rispetto alla preminente rilevanza accordata alla
protezione dell’ambiente dal novellato art. 9 Cost., che ne consacra direttamente nel testo della
Costituzione il mandato di tutela e vincola così, esplicitamente, tutte le pubbliche autorità ad attivarsi
in vista della sua efficace difesa. Tale mandato costituzionale, evidentemente, dovrà essere
attentamente considerato da tutte le amministrazioni procedenti — ivi compreso il Consiglio dei
ministri in sede di decisione sull’opposizione di cui all’art. 14-quinquies l. 7 agosto 1990, n. 241 —
in relazione all’esigenza di tutelare la biodiversità e i delicati ecosistemi che si sviluppano nei parchi
nazionali o regionali, ove assentissero in questi luoghi alla realizzazione delle suddette centrali.
Corte Costituzionale – Sentenza 28 luglio 2025, n. 134, in Rivista Giuridica dell’Edilizia, n. 5 del 2025, pag. 653