- Le norme regionali che, con finalità di tutela paesaggistica e ambientale, impediscono la realizzazione
di impianti di produzione di energia rinnovabile sono illegittime se si pongono in contrasto con le
disposizioni della normativa statale che stabilisce i principi per la definizione delle aree idonee e non
idonee. Tali principi, incluso il divieto di moratoria nei procedimenti autorizzatori, sono vincolanti
anche per le regioni a statuto speciale e costituiscono il parametro di valutazione della legittimità
degli interventi legislativi regionali che disciplinano la materia.
La norma regionale che introduce il divieto di realizzare impianti alimentati da fonti rinnovabili per
un periodo determinato (nella specie 18 mesi) nelle more dell’approvazione della legge regionale di
individuazione delle aree idonee, vìola i principi introdotti dall’art. 20, D.Lgs. n. 199/ 2021, quali il
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 (comma 5), il divieto di introduzione
di moratorie (comma 6), e l’avvio di procedure autorizzatorie agevolate per l’installazione di FER
nelle aree individuate temporaneamente da considerarsi idonee (comma 8). Detta disciplina
regionale, infatti, pur finalizzate alla tutela del paesaggio, nello stabilire il divieto di
installare impianti alimentati da fonti rinnovabili, si pongono in contrasto con la richiamata normativa
statale, che reca principi fondamentali che, in quanto tali, si impongono anche alle competenze
statutarie speciali in materia di produzione dell’energia.
L’art. 3, L.R. Sardegna n. 5 del 2024, che ha introdotto una moratoria alla realizzazione di impianti
FER per un periodo di tempo non superiore a diciotto mesi, nelle more dell’emanazione di atti
regionali legislativi e amministrativi finalizzati a disciplinare compiutamente la materia, è
incostituzionale per violazione dei limiti alla potestà legislativa regionale fissati nello Statuto speciale
e per contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione alla Dir. 2018/2001/UE sulle fonti
energetiche rinnovabili, al Reg. 2021/1119/UE sugli obiettivi di neutralità climatica nell’Unione e al
D.Lgs. n. 199/2021.
2. È dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3 e 4 dello statuto speciale,
dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla direttiva 2018/2001/UE e al regolamento n.
2021/1119/UE, nonché in relazione al D.Lgs. n. 199 del 2021, l’art. 3 della legge reg. Sardegna n. 5
del 2024, che introduce “misure di salvaguardia” comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti
di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili, nelle more dell’approvazione della
legge regionale di individuazione delle aree idonee ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 199
del 2021 e, comunque, per un periodo non superiore a diciotto mesi dall’entrata in vigore della stessa
legge regionale, indicando una serie di aree escluse (tra cui aree naturali protette, zone umide, aree
della rete Natura 2000, aree agricole, ecc.). La disposizione impugnata dal Governo, pur finalizzata
alla tutela del paesaggio, nello stabilire il divieto di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili,
contrasta con la richiamata normativa statale che, all’art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021, reca principi
fondamentali che, in quanto tali, si impongono anche alle competenze statutarie in materia di
produzione dell’energia. Né assume rilievo la circostanza che tale divieto sia temporalmente
circoscritto, anche con la fissazione di un termine massimo di diciotto mesi, il quale peraltro è di gran
lunga superiore a quello, di centottanta giorni, che l’art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 199 del 2021
prescrive per l’individuazione con legge delle aree idonee. La decisione sul merito del ricorso assorbe
l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della disposizione impugnata.
Corte Costituzionale – Sentenza 11 marzo 2025, n. 28