Energia

ENERGIA: 1. Energia – Autorizzazione per la costituzione della linea elettrica MT in cavo interrato e di n. 1 cabina di consegna -Decadenza -Omessa applicazione degli istituti partecipativi di cui alla legge n. 241 del 1990 (artt. 7 e 10) -Illegittimità -Sussiste. 2. Energia – Consorzio ASI -Competenza in ordine alla costituzione della linea elettrica MT in cavo interrato –Limiti: funzioni di mero coordinamento con gli enti e le società pubbliche che erogano servizi di pubblica utilità.

1. Con ricorso depositato come in rito, la società ricorrente impugnava l’atto di decadenza, assunto
dal Consorzio ASI, concernente l’autorizzazione rilasciata per la costituzione della linea elettrica MT
in cavo interrato e di n. 1 cabina di consegna per la connessione in antenna della cabina primaria di
Foggia industriale. […] Sicuramente, l’atto è viziato per omessa applicazione degli istituti
partecipativi di cui alla legge n. 241 del 1990 (artt. 7 e 10), […].
2. La realizzazione della rete costituisce opera pubblica indifferibile ed urgente per il servizio
pubblico di distribuzione e di trasmissione dell’energia elettrica, che non può trovare ostacoli da parte
del Consorzio ASI, il quale – come da statuto – è mero ente pubblico economico per
l’infrastrutturazione e la gestione di aree produttive locali, con compiti propri limitati; per il resto,
esso è chiamato solo a coordinarsi, per le opere che hanno rilevanza nazionale, con gli enti e le società
pubbliche, che erogano servizi di pubblica utilità.

T.A.R. Puglia – Bari, Sezione Seconda, Sentenza 12 luglio 2025, n. 965

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