Energia

ENERGIA: 1. Energia – Impianti FER – Provvedimenti del GSE: sono espressione di un potere di verifica, accertamento e controllo, di natura doverosa e ad esito vincolato. 2. Energia – Impianti FER – Provvedimenti adottati dal GSE nell’esercizio del potere di verifica, accertamento e controllo – Art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990 – Inapplicabilità -Ragioni. 3. Energia – Impianti FER – Divieto di artato frazionamento degli impianti – Costituisce una declinazione del generale divieto di abuso del diritto. 4. Energia – Impianti FER – Compresenza della localizzazione degli impianti nel medesimo sito e unicità della società responsabile dei vari impianti – Artato frazionamento della potenza degli impianti -Sussiste. 6. Energia – Impianti FER – Effettuazione di diverse attività di controllo nel corso del tempo da parte del GSE – È da ritenersi come fisiologica – Formazione di un provvedimento implicito avente ad oggetto l’effettuazione di un controllo positivo dei requisiti -Inconfigurabilità. 7. Energia – Impianti FER – art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011, nel testo modificato dall’art. 56, comma 7, d.l. n. 76/2020 – Disciplinante i controlli del GSE ai fini dell’erogazione degli incentivi per gli impianti da fonti rinnovabili – Non ha natura di norma di interpretazione autentica, né efficacia retroattiva.

1. I provvedimenti del GSE sono espressione di un potere di verifica, accertamento e controllo, di
natura doverosa e ad esito vincolato; inoltre, la decadenza non si connota affatto di alcuna natura
sanzionatoria, differenziandosi dalla sanzione sia sul piano dell’elemento soggettivo, non richiedendo
né dolo né colpa, sia sul piano dell’effetto ablatorio, che è limitato e coincide al massimo con l’utilità
già concessa mediante il provvedimento ampliativo (1).
2. Il potere di verifica, accertamento e controllo esercitato dal GSE è volto al riscontro dell’esattezza
delle dichiarazioni formulate da un privato nell’ambito di una procedura volta ad attribuire
sovvenzioni pubbliche e la completezza delle condizioni e dei requisiti per l’accesso al rapporto
incentivante, sicché esulano nel caso di specie le caratteristiche proprie degli atti di secondo grado e,
nel contesto normativo applicabile alla fattispecie, antecedente l’entrata in vigore del d.l. n. 76/2020,
non è applicabile l’art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990, in tema di limiti all’esercizio dell’autotutela
amministrativa (2).
3. Il divieto di artato frazionamento degli impianti costituisce una declinazione, nello specifico settore
dei meccanismi di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili, del generale
divieto di abuso del diritto, quale principio generale dell’ordinamento giuridico. L’elusione delle
regole di settore al fine di conseguire vantaggi non spettanti non può assurgere a fattispecie costitutiva
del diritto all’incentivazione (o del diritto a un’incentivazione superiore a quella spettante), in quanto
pregiudica gli altri operatori economici che quelle regole hanno rispettato, vanifica l’imposizione, ad
opera dei vari regimi incentivanti di specifici requisiti di potenza per l’ammissione al beneficio e
frustra, in ultima analisi, la stessa finalità perseguita attraverso la distribuzione delle risorse scarse in
questione (3).
4. La compresenza della localizzazione degli impianti nel medesimo sito e l’unicità della società
responsabile dei vari impianti depongono per la correttezza del rilievo dell’artato frazionamento della
potenza degli impianti e delle iniziative imprenditoriali volte a realizzarli.
5. Una volta che sia accertato l’artato frazionamento di impianti di produzione di energia rinnovabile,
il provvedimento che dispone, nell’ambito dello stesso sistema incentivante (ad esempio, un
determinato Conto Energia) il riconoscimento di una tariffa incentivante in misura inferiore a fronte
della potenza superiore riconducibile all’intero impianto, è una rideterminazione, per la quale non è
in generale richiesta la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 21 nonies, l. n. 241/1990.
6. L’effettuazione di diverse attività di controllo nel corso del tempo è da ritenersi come fisiologica,
nel rispetto dell’art. 21 nonies, l. n. 241/1990, oggetto di espresso richiamo dall’art. 42, d.lgs. n.
28/2011, ratione temporis applicabile, e la mera presenza di un’informazione nei fascicoli, inerente
la qualifica dell’impianto come parte di un più ampio parco fotovoltaico, in assenza di un
provvedimento espresso circa la correttezza dell’assegnazione tariffaria, non determina la formazione
di un provvedimento implicito avente ad oggetto l’effettuazione di un controllo positivo dei requisiti
(4).
7. L’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011, nel testo modificato dall’art. 56, comma 7, d.l. n. 76/2020,
che disciplina i controlli del GSE ai fini dell’erogazione degli incentivi per gli impianti da fonti
rinnovabili, non ha natura di norma di interpretazione autentica, né efficacia retroattiva (5).
(1) Cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III ter, n. 5254 del 2023; Cons. St., sez. II, n. 640 del 2023; TAR Lazio,
Roma, sez. III ter, n. 2877 del 2019.
(2) Cfr. Corte Cost., 13 novembre 2020 n. 237; Cons. St., sez. IV, 12 dicembre 2019 n. 8442; id., sez. IV,
9 settembre 2019 n. 6118; id., sez. II, 17 maggio 2023 n. 4913; id., sez. II, 2 maggio 2023 n. 4349.
(3) Cfr. Cons. St., sez. II, 18 gennaio 2023 n. 640; TAR Lazio, Roma, sez. III ter, n. 7647 del 2024; id., n.
775 del 2023.
(4) Cfr. Cons. St., sez. II, n. 2488 del 2022.
(5) Cfr. Cons. St., sez. II, 12 aprile 2022 n. 2743.

T.A.R. Lazio -Roma, Sezione III-ter, Sentenza 16 maggio 2025, n. 9378, in Foro Amministrativo, n. 5 del 2025, pag. 713.

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