1. la legge non richiede che, per domandare il rilascio dell’AIA, occorra avere la disponibilità
giuridica delle aree interessate dall’impianto: nessuna disposizione dell’art. 29-ter d.lgs. 152/2006
prevede, per la valida presentazione della domanda di AIA, la dimostrazione della titolarità dell’area;
l’unico riferimento normativo espresso è al soggetto proponente, che l’art. 5 d.lgs. 152/2006 definisce,
alla lett. r), quale soggetto pubblico o privato che “elabora” il piano, programma o progetto. A riprova
di ciò, si menzionano gli artt. 177, co. 2, e 208, co. 6, d.lgs. 152/2006, a mente dei quali la gestione
di rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e l’approvazione dei relativi progetti comporta la
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, con conseguente applicabilità
(ove occorra) della procedura espropriativa dei beni di interesse, ai sensi del d.p.r. 327/2001; come
osservato dal giudice di primo grado, «se, dunque, l’approvazione di un impianto per la gestione di
rifiuti legittima (ove occorra) l’attivazione del potere espropriativo, ciò significa che, ai sensi di
legge, per la presentazione della relativa domanda non sarebbe nemmeno necessario un titolo di
disponibilità dell’area da parte del richiedente. Diversamente, infatti, non avrebbe avuto senso
alcuno prevedere che l’approvazione del progetto determina la dichiarazione di pubblica utilità, utile
ai fini dell’esproprio». Ne consegue che il provvedimento di rilascio dell’AIA non può essere
considerato illegittimo per il fatto che, al momento della domanda, la società istante non vantava un
titolo che le assicurasse la titolarità dei terreni.
2. L’art. 27-bis, co. 3, 4 e 5, d.lgs. 152/2006 detta la seguente scansione temporale del procedimento
volto al rilascio del PAUR:
– entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell’autorità competente,
quest’ultima, nonché gli enti competenti a esprimersi sulla realizzabilità del progetto, per i profili di
rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un
termine “perentorio” non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni (co. 3);
– successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di
integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l’autorità competente pubblica l’avviso di cui
all’art. 23, co. 1, lett. e), d.lgs. 152/2006, a partire dal quale e per la durata di trenta giorni, il pubblico
interessato può presentare osservazioni (co. 4);
– entro i successivi trenta giorni, l’autorità competente può chiedere al proponente eventuali
integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico,
come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non
superiore a trenta giorni; su richiesta motivata del proponente, l’autorità competente può concedere,
per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa
per un periodo non superiore a centottanta giorni; qualora entro il termine stabilito il proponente non
depositi la documentazione integrativa, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità
competente di procedere all’archiviazione (co. 5).
3. correttamente il T.A.R. ha ritenuto che la nota non dovesse essere considerata in conferenza, in
quanto «anche l’interesse igienico-sanitario di cui il Sindaco è esponente e portatore deve essere
tempestivamente manifestato e trovare adeguata composizione nella sede a ciò deputata ovvero
nell’ambito della conferenza dei servizi […] e non può invece essere reso noto solo a lavori conclusi».
Infatti, le chiare disposizioni in materia di conferenza di servizi, le quali impongono che ogni
determinazione delle autorità coinvolte pervenga perentoriamente entro il termine dell’ultima riunione
(art. 14-ter, co. 7, l. 241/1990), non possono essere disapplicate in virtù del principio di leale
collaborazione tra amministrazioni; al contrario, come esposto dal T.A.R., «il principio della leale
collaborazione tra le amministrazioni, evocato dai ricorrenti, avrebbe voluto in realtà che anche le
osservazioni o “prescrizioni” comunali in materia sanitaria dovessero essere tempestivamente
palesate e rese manifeste – diversamente da quanto è effettivamente avvenuto- in seno alla
Conferenza di servizi e non a lavori conclusi».
4. La circostanza che la Regione Friuli Venezia Giulia abbia comunque analizzato la nota comunale
(al di fuori della conferenza di servizi) e abbia preso posizione su di essa direttamente nel
provvedimento finale è irrilevante: trattasi di una scelta non imposta dal legislatore, dettata da
(eccessiva) prudenza, la quale non elide la circostanza che le prescrizioni comunali, in quanto tardive,
non avrebbero potuto determinare il rigetto dell’istanza della Kronospan né condizionare il contenuto
del PAUR.
5. L’art. 182-bis d.lgs. 152/2006, che impone lo smaltimento e il recupero in uno degli impianti idonei
più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, si applica, expressis verbis, ai “rifiuti urbani
indifferenziati”, mentre è pacifico che nel caso di specie si abbia riguardo a “rifiuti speciali”, quali
sono gli scarti della lavorazione del legno. Come chiarito già dalla Corte Costituzionale, il principio
di prossimità per lo smaltimento o il recupero di rifiuti è cogente esclusivamente per quanto concerne
i rifiuti urbani, non già per i rifiuti speciali, perché per questa tipologia di rifiuti occorre avere riguardo
alle relative caratteristiche e alla conseguente esigenza di specializzazione nelle operazioni di
trattamento degli stessi (Corte Cost., 4 dicembre 2002, n. 505). Vero è che la Corte Costituzionale ha,
successivamente, puntualizzato che il principio di prossimità opera anche per i rifiuti speciali, ma ciò
vale solo in via “tendenziale”, nel senso che «l’utilizzazione dell’impianto di smaltimento più vicino
al luogo di produzione dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da adottare, ma ne
“permette” anche altre”» (Corte Cost., 23 gennaio 2009, n. 10). In coerenza con i dettami del giudice
delle leggi, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha stabilito che per i rifiuti speciali ha rilievo
primario il criterio della specializzazione dell’impianto, in relazione al quale deve essere coordinato
il principio di prossimità, con cui si persegue lo scopo di ridurre il più possibile la movimentazione
di rifiuti (Cons. Stato, Sez. V, 11 giugno 2013, n. 3215; Id., 19 febbraio 2013, n. 993; Id., Sez. VI, 1
luglio 2021, n. 5025).
6. i poteri del sindaco di esprimersi sull’insalubrità delle industrie, ai sensi degli artt. 216 e 217 tuls,
vanno ricondotti entro le dinamiche proprie della conferenza di servizi, adeguandosi al funzionamento
di quest’ultima. Vale, perciò, il principio per cui la determinazione dell’autorità coinvolta in una
conferenza di servizi deve pervenire tempestivamente, pena l’operatività del silenzio assenso ex art.
14-ter, co. 7, l. 241/1990 e, in ogni caso, tale determinazione non assume portata ex se vincolante per
l’amministrazione procedente, che è chiamata, in caso di dissensi espressi, ad assumere la decisione
finale in base alle posizioni prevalenti esternate in seno alla conferenza, ai sensi dell’art. 14-quater l.
241/1990.
7. l’approvazione dell’AIA per un impianto di smaltimento o di recupero di rifiuti ha un effetto legale
di variante urbanistica, ex art. 208, co. 6, d.lgs. 152/2006 e, trattandosi di un effetto ex lege, esso si
realizza a prescindere dalla circostanza che il provvedimento contenga (o meno) l’esplicitazione della
volontà di produrre siffatta variazione (in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2025, n. 5532).
8. il riferimento all’«impianto di produzione di pannello truciolare da legno riciclato», contenuto nel
dispositivo provvedimentale, costituisce il frutto di un evidente errore materiale, che è stato, poi,
legittimamente corretto con il decreto di rettifica dell’AIA n. 24115 del 22 novembre 2022.
Diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, la circostanza che la frase erronea si trovi nel
dispositivo del provvedimento (anziché nella motivazione) non la rende un “errore volitivo”,
inficiante la validità dell’atto: un errore materiale è tale ovunque si trovi, sempre che emerga – come
nella fattispecie – che esso derivi da una svista puramente redazionale.
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 25 settembre 2025, n. 7534