Energia

ENERGIA: 1. -Energia -Principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile -Fondamento normativo -Individuazione. 2. –Energia -Principio di semplificazione e accelerazione delle procedure autorizzative – Fondamento normativo -Individuazione. 3. -Energia -Procedimento di autorizzazione impianti F.E.R. -Articolo 7 del d.l. n. 50/2022 – Deliberazioni del Consiglio dei ministri ex lege n. 400/1988 -Portata: sostituisce la V.I.A. 4. -Energia -Procedimento di autorizzazione impianti F.E.R. -Articolo 7 del d.l. n. 50/2022 – Deliberazioni del Consiglio dei ministri ex lege n. 400/1988 –Inutile successivo decorso del termine di sessanta giorni -Effetti: l’autorizzazione si intende rilasciata. 5. -Energia -Procedimento di autorizzazione impianti F.E.R. -Relazione Paesaggistica – Contenuto minimo ai fini della sua completezza ed esaustività -Individuazione. 6. -Energia -Procedimento di autorizzazione impianti F.E.R. – Sub-procedimento di V.I.A. – Relazione Paesaggistica, completa ed esaustiva -Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei ministri -Applicabilità del combinato disposto di cui all’art. 7, comma 2, d.l. n. 50 del 2022, con l’art. 25, comma 2-quinquies, d.lgs n. 152 del 2006 -Effetti: l’autorizzazione paesaggistica deve intendersi acquisita al procedimento di V.I.A.

1. Lo sviluppo delle rinnovabili, osserva il Collegio, concorre agli obiettivi europei e nazionali di
riduzione delle emissioni di CO2 e di decarbonizzazione dell’economia.
A livello europeo, la direttiva 2001/2018 impegna gli Stati membri a far sì che la quota di energia da
fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell’Unione nel 2030 sia almeno pari al 32 per
cento.
L’obiettivo è stato rivisto al rialzo con il piano Green Deal europeo ed il pacchetto “Fit for 55” (al 40
per cento) e dal piano REPower EU (almeno al 42,5 per cento, con il proposito di raggiungere il 45
per cento).
La proposta di direttiva RED III traduce in norme vincolanti i traguardi prospettati da quest’ultimo
piano.
A gennaio 2020 l’Italia ha trasmesso alla Commissione europea, ai sensi del Regolamento (UE)
2018/1999, il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, che specifica gli obiettivi di
incremento della quota di energia da fonte rinnovabile sul totale dei consumi per ciascun settore
(elettrico, termico, trasporti), in modo da conseguire l’obiettivo nazionale complessivo del 30 per
cento di consumi energetici lordi soddisfatti da fonti rinnovabili.
Nelle more di una più ampia revisione del PNIEC, il Ministero della transizione ecologica ha adottato
il Piano di transizione ecologica, che prevede, entro il 2030, un aumento della quota di energia
elettrica da fonti rinnovabili al 72 per cento (anziché del 55 per cento).
2. In questo contesto, uno dei fattori che favoriscono la crescita del contributo delle rinnovabili al
fabbisogno elettrico è stato indicato nella definizione di una disciplina delle procedure autorizzative
che garantisca, pur nel rispetto di valori di rilevanza costituzionale come il paesaggio, tempi celeri
per l’ottenimento dei titoli necessari alla realizzazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili o di
potenziamento degli impianti esistenti.
A tal fine, procedure autorizzative semplificate si ritiene possano incoraggiare la realizzazione degli
impianti da fonti rinnovabili e, attraverso l’aumento della capacità di generazione installata,
l’incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a copertura del fabbisogno
elettrico.
Al riguardo, la direttiva n. 2018/2001/UE prevede, all’articolo 15, che gli Stati membri debbano
assicurare che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione degli impianti di
produzione da fonti rinnovabili e delle relative reti elettriche siano proporzionate e necessarie e
contribuiscano all’attuazione del principio che dà priorità all’efficienza energetica, con indicazione
della durata dei procedimenti.
Il Piano REPower EU del 18 maggio 2022 evidenzia il ruolo che le fonti rinnovabili possono svolgere
nell’ottica della riduzione della dipendenza dell’Unione dalle fonti fossili russe; in tema di procedure
autorizzative, posto che “la lentezza e la complessità delle procedure autorizzative costituiscono un
grave ostacolo alla rivoluzione che potrebbe vedere protagoniste le energie rinnovabili”, invita gli
Stati ad adottare misure di semplificazione per favorire l’installazione di capacità da fonti rinnovabili.
3. Ai sensi dell’articolo 7 del d.l. n. 50/2022, nei procedimenti di autorizzazione degli impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate
ai sensi della legge n. 400/1988 sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA.
4. Le deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi della legge n. 400/1988, così come
quelle adottate in caso di opposizione alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi,
confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, da concludersi a cura dell’amministrazione
competente entro i successivi sessanta giorni. Se il Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del
provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni, l’autorizzazione
si intende rilasciata.
5. Relativamente alla componente paesaggio, è stata redatta la Relazione Paesaggistica (PESG-RP)
ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005, tenendo presente, altresì, il decreto 10 settembre 2010 del
Ministero dello sviluppo economico riguardante le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili: pertanto, la stessa risulta completa ed esaustiva.
6. Deve, pertanto, inferirsi che – stante l’esaustività della relazione paesaggistica del proponente
acquisita al procedimento, la tipologia delle richieste attivate dalla società istante (riconducibili alla
luce della documentazione presentata allo schema dell’articolo 27, comma 1 e 2, del d.lgs n.
152/2006) nonché l’ampia motivazione resa dalla delibera della Presidenza del Consiglio dei ministri
sotto il profilo della tutela dell’interesse paesaggistico, ambientale, archeologico e del territoriale –
l’autorizzazione paesaggistica (che la Regione rivendica come atto autonomo e successivo al silenzio
assenso formatosi sull’autorizzazione unica, condizionante l’efficacia di quest’ultima) debba invece
intendersi acquisita al procedimento siccome confluita nella delibera della Presidenza del Consiglio
dei ministri per effetto del combinato disposto di cui all’art. 7, comma 2, d.l. n. 50 del 2022, con l’art.
25, comma 2-quinquies, d.lgs n. 152 del 2006.

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 28 agosto 2024, n. 7299.