Energia

ENERGIA: 1. Energia – Realizzazione impianti FER – Determinazione dei criteri di indirizzo mediante deliberazione della giunta regionale – Onere di immediata impugnazione – Non sussiste – Ragioni. 2. Energia – Realizzazione impianti FER – Determinazione dei criteri di indirizzo mediante deliberazione della giunta regionale – Delibera di proroga degli indirizzi regionali – Mancata impugnazione della proroga – Improcedibilità del ricorso – Non sussiste – Ragioni. 3. Energia – Realizzazione impianti FER –Individuazione aree idonee con legge regionale ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 – Moratoria ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione nelle more dell’ individuazione aree idonee – Esclusione. 4. Energia – Realizzazione impianti FER – Linee Guida ex d.m. 10.9.2010 –Criteri per l’individuazione delle aree non indonee -Indicazione. 5. Energia – Realizzazione impianti FER – Linee Guida ex d.m. 10.9.2010 –Criteri per l’individuazione delle aree non indonee -Vincolano le Regioni. 6. Energia – Realizzazione impianti FER –Potestà regionale di individuazione aree non idonee – Ammissibilità – Limiti.

1. Benché la delibera n. 171/2023, impugnata a mezzo del ricorso in epigrafe, abbia di fatto stabilito
un vero e proprio divieto di avviare i procedimenti che, non rientrando tra quelli prioritari, non
rispettino i criteri di riequilibrio territoriale ivi stabiliti, essa ha tuttavia legato l’effetto preclusivo a
un dato concernente la percentuale di MWp autorizzati per singola provincia, che non deve superare
il 50% del totale regionale. Così facendo, la delibera ha imposto la verifica, in capo all’organo
preposto all’istruttoria dei singoli procedimenti, del rispetto di tale criterio di riequilibrio. Poiché la
percentuale di MWp autorizzati in ciascuna Provincia è variabile in relazione all’andamento dei
procedimenti autorizzatori, è inevitabile concludere che è soltanto nel momento in cui la struttura
competente, accertando il mancato rispetto in quel dato momento del criterio di equilibrio territoriale,
rigetta l’istanza per tale motivo che le disposizioni della delibera n. 171/2023 assumono portata lesiva.
L’eccezione di irricevibilità è, quindi, infondata,
2. Come pure, è infondata, l’ulteriore eccezione di improcedibilità parimenti sollevata dalle parti
intimate in ragione della mancata impugnazione della delibera n. 1021/2024, che ha prorogato, fino
all’approvazione della legge regionale sull’individuazione delle aree di cui al comma 2 dell’art 1 del
Decreto 21 giugno 2024, gli indirizzi di cui alla delibera n. 171/2023. A prescindere dall’applicabilità
della nuova delibera al procedimento per cui è causa, infatti, anche in tal caso si impone in capo
all’autorità procedente la verifica circa il rispetto dei criteri di riequilibrio territoriale, soltanto in tale
momento determinandosi, in caso di accertata insussistenza dei presupposti, la lesività dei criteri di
indirizzo per effetto del rigetto dell’istanza. D’altra parte, la medesima delibera affida “alla struttura
regionale competente per il PAUR di cui all’articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 il monitoraggio, di
concerto con la struttura regionale competente in materia di energia, sull’effettivo sviluppo delle FER
nel rispetto dei criteri indicati nella presente delibera, attraverso la redazione con cadenza annuale di
un documento informativo contenente la rilevazione e l’aggiornamento dei dati concernenti le
procedure autorizzatorie concluse e le relative installazioni”.
3. L’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, dopo aver demandato ai decreti ministeriali di cui al comma 1
l’individuazione di principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee
e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, stabilisce, al comma 6, che “Nelle more
dell’individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei
termini dei procedimenti di autorizzazione” e, al comma 7, che “Le aree non incluse tra le aree idonee
non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia
rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in
ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”.
4. Le Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al d.m.
10.9.2010, adottate sulla base dell’art. 12, co. 10, d.lgs. 29.12.2003, n. 387, stabiliscono (par. 17.1)
che “Al fine di accelerare l’iter di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida, le Regioni
e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione
di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri
di cui all’Allegato 3. L’individuazione della non idoneità dell’area è operata dalle Regioni attraverso
un’apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela
dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali,
della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con
l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali
determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di
autorizzazione”. Il relativo allegato 3 chiarisce, altresì, che “L’individuazione delle aree e dei siti non
idonei mira non già a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì ad offrire agli operatori un
quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti.
L’individuazione delle aree non idonee dovrà essere effettuata dalle Regioni con propri provvedimenti
tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica,
secondo le modalità indicate al paragrafo 17 e sulla base dei seguenti principi e criteri:
a) l’individuazione delle aree non idonee deve essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi
legati ad aspetti di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi
alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito;
b) l’individuazione delle aree e dei siti non idonei deve essere differenziata con specifico riguardo alle
diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto;
[…]
d) l’individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del
territorio o zone genericamente soggette a tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storicoartistico, né tradursi nell’identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da
specifiche e motivate esigenze di tutela […]. L’individuazione delle aree e dei siti non idonei non
deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione
dell’iter di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, anche in termini di opportunità localizzative
offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio”.
5. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, le citate linee guida sono “vincolanti nei
confronti delle regioni, in quanto poste a completamento della normativa primaria «in settori
squisitamente tecnici» (sentenze n. 121 e n. 77 del 2022, n. 177 del 2021, n. 106 del 2020, n. 286 e n.
86 del 2019, nonché n. 69 del 2018) e connotate dal carattere della inderogabilità a garanzia di una
disciplina «uniforme in tutto il territorio nazionale (sentenze n. 286 e n. 86 del 2019, n. 69 del 2018)»
(sentenza n. 106 del 2020; nello stesso senso, sentenze n. 221, n. 216, n. 77 e n. 11 del 2022, n. 177
e n. 46 del 2021)” (Corte cost., sentenza n. 27 del 2023).
6. Nell’ambito di tale quadro regolatorio, pienamente attuale nel contesto del regime transitorio
delineato dall’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, all’individuazione ex lege, ai sensi del comma 8, delle
aree idonee, si accompagna la possibilità per le Regioni di individuare aree non idonee, cioè siti in
cui sono individuati “obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree,
di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata
probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione”.

T.A.R. Lazio, Sezione Terza, Sentenza 8 aprile 2025, n. 6969.

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