1. Si è chiarito, condivisibilmente, in giurisprudenza che il richiamo alle Linee guida sulla
progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile” al PPTR non può precludere, a
priori, la qualificazione dell’area di impianto in termini di inidoneità, stante anche la portata non
vincolante delle stesse linee guida; dovendosi, invece, procedere, ad una valutazione della singola
fattispecie alla luce della specificità dei luoghi e dell’interesse pubblico valorizzato anche dalle
norme europee a promuovere le fonti di energia rinnovabili. (Cons. Stato, Sez. IV, 25.09.2024, n.
7780; Cons. Stato, Sez. IV, 6.11.2017, n. 5122).
2. Nella specie, il diniego si fonda su assunti motivazionali che non recano alcun riferimento concreto
alla realizzabilità o meno dell’istanza, alla luce delle peculiarità progettuali dell’impianto e degli
adattamenti proposti dalla società ricorrente. Da quanto documentato in atti, la società ricorrente
ha presentato osservazioni – supportate da una relazione tecnica paesaggistica – volte a evidenziare
il minimo impatto visivo dell’opera, alla luce delle caratteristiche di progetto e della distanza
dell’impianto di ben 15,5 km dalla baia di Porto Selvaggio. A ciò si aggiunga la dichiarata e
documentata disponibilità della società ricorrente ad implementare la barriera vegetale (come da
relazione paesaggistica), già prevista per altri fini, e ad eseguire specifiche opere di compensazione
da concordare con l’Amministrazione.
Tali osservazioni non sono state concretamente riscontrate da parte dell’Amministrazione comunale
che si è limitata ad opporsi alla realizzazione del progetto con una motivazione generale, avulsa da
qualsiasi riferimento concreto alla proposta progettuale, integrata e modificata nei termini sopra
richiamati.
Tar Puglia – Lecce, Sezione Prima, Sentenza 10 febbraio 2025, n. 204