Energia

ENERGIA: 1. Energia -Sub-procedimento di V.I.A. -Silenzio devolutivo ex comma 2 quater dell’art. 25 d. lgs. 152/2006 -Applicabilità -Inconciliabilità con silenzio assenso ex art. 17 bis della l. 241/1990 -Sussiste. 2. Energia – Impianti FER -Aree idonee -Inclusione di un’area in un SIN -Non fa sì che essa sia “sottoposta a bonifica” in via automatica -Ragioni. 3. Energia – Impianti FER -Aree idonee ex art. 20 d. lgs. 199/2021 -Classificazione come industriale dell’area interessata dall’impianto -Insufficienza -Ragioni. 4. Energia – Impianti FER -Aree idonee ex art. 20 d. lgs. 199/2021 -Insussistenza di vincoli – Necessità. 5. Energia -Sub-procedimento di V.I.A. -Silenzio devolutivo ex comma 2 quater dell’art. 25 d. lgs. 152/2006 -Applicabilità -Inconciliabilità con silenzio assenso ex art. 17 bis della l. 241/1990 -Sussiste. 6. Energia -Sub-procedimento di V.I.A. -Parere contrario del Ministero della Cultura -Mero richiamo ai vincoli gravanti sulle aree -Insufficienza -Illegittimità. 7. Energia -Sub-procedimento di V.I.A. -Parere contrario del Ministero della Cultura – Annullamento in sede giurisdizionale -Effetti conformativi in sede di riesame: i vincoli imposti sulle aree non ne comportano di per sé assoluta inedificabilità e inutilizzabilità.

1. È infondato il primo motivo, secondo il quale un parere favorevole del Ministero della cultura
dovrebbe ritenersi formato per silenzio assenso.
20.1 Così come correttamente affermato dal Giudice di I grado, nel caso di specie vale la previsione
del silenzio devolutivo di cui al comma 2 quater dell’art. 25 d. lgs. 152/2006, per cui “In caso di
inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del ministero della
transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore
generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi
dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza
entro i successivi trenta giorni”. Questa previsione, come ancora rilevato dal Giudice di I grado,
sarebbe però priva di significato, se nella fattispecie valesse, così come sostenuto dalla parte
appellante, il silenzio assenso di cui all’art. 17 bis della l. 241/1990, che come norma generale cede
di fronte ad una norma speciale.
20.2 Non vale in contrario affermare, così come fa la parte appellante, che si tratterebbe di mero
rimedio interno all’amministrazione (p. 10 terzo rigo dell’atto), perché secondo logica, se si ammette
che si sia formato il silenzio assenso, prevedere un potere sostitutivo sarebbe inutile.
2. L’inclusione di un’area in un SIN non fa sì che essa sia “sottoposta a bonifica” in via automatica,
ma si pone solo come equivalente normativo del verificarsi di un evento di possibile contaminazione
che l’abbia interessata, restando poi tutto da accertare se l’area stessa sia o no appunto da sottoporre
a bonifica: sul punto, Cass. pen. sez. III 2 febbraio 2018 n.5075 imp. Buglisi ed altri, nonché T.a.r.
Lazio Roma sez. I 15 ottobre 2008 n.8920 e T.r.g.a. Trento 20 novembre 2013 n.382, sentenze di I
grado non appellate e passate in giudicato, che si citano in mancanza di precedenti di questo Giudice
negli esatti termini.
3. La classificazione come industriale dell’area interessata dall’impianto – che deve ritenersi, perché
prevista dal PUC vigente, al quale fino a modifica si deve secondo logica far riferimento – non
comporta la sua idoneità ai sensi del comma 3 dell’art. 20. È invece uno soltanto dei parametri che
secondo la norma sono da tener presente in sede di attuazione del decreto 199/2021 con i decreti
ministeriali di attuazione previsti dal comma 1.
4. Le aree quindi non possono considerarsi idonee ai sensi della lettera c) quater in quanto interessate
da vincolo. Ciò però vale appunto ove un vincolo vero e proprio, quindi per le aree dei lotti A, B e C
in quanto ricadenti “all’interno delle fasce di tutela paesaggistica di cui all’art. 142, comma 1, lett.
c), del d.lgs. n. 42 del 2004 e dell’art. 17, comma 3, lett. h) delle Norme Tecniche di Attuazione del
Piano paesaggistico regionale — primo ambito omogeneo del Riu S’Isca de Arcosu e del Gora
S’Acqua Frisca” Non vale però per l’altra ragione di diniego manifestata, quella relativa al lotto A —
UR 1 e a parte del lotto C — UR 7 perché interessati da saggi archeologici (doc. 19 ricorrente in I
grado). Ciò non integra un vincolo, tant’è vero che, come si è detto sopra al § 11, il vincolo
archeologico vero e proprio è stato imposto posteriormente. Prima dell’imposizione del vincolo,
quindi, queste aree erano idonee ai sensi della lettera c) quater.
5. Come si è detto, il parere contrario del Ministero della cultura, recepito nel diniego parziale 11
gennaio 2024 e ribadito nella conferma 1 marzo 2024, è molto scarno, limitandosi a richiamare i
vincoli, reali e solo presunti, gravanti sulle aree.
6. In questo modo, l’amministrazione arriva ad un risultato illogico in primo luogo per un rilievo
di carattere generale: il fatto che un’area sia soggetta a vincolo paesaggistico non la rende di per sé
inedificabile e inutilizzabile, essendo pacificamente autorizzabile un uso che non confligga con gli
interessi tutelati dal vincolo stesso.
7. Nel riesaminare la vicenda amministrativa, l’amministrazione dovrà tenere conto del fatto che i
vincoli imposti sulle aree non ne comportano di per sé assoluta inedificabilità e inutilizzabilità, e ciò
anche nel caso del vincolo archeologico successivamente imposto, di cui pure dovrà tener conto
perché posteriore al giudicato e non impugnato; ciò posto, l’amministrazione nell’esprimersi dovrà
anche tenere specifico conto dei precedenti pareri favorevoli e adottare una congrua motivazione se
ritenga di disattenderli.

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 18 agosto 2025, n. 7085

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