Energia

ENERGIA: 1. -Giustizia amministrativa -Processo amministrativo -Energia -Delibera regionale contenente “indirizzi e criteri transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili …” -Onere di immediata impugnazione -Non sussiste -Ragioni -Impugnazione contestualmente all provvedimento di dinego di a.u. -Sufficienza. 2. -Energia -Delibera regionale contenente criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti FER non previsti dal legislatore statale -Illegittimità -Sussiste -Ragioni. 3. -Energia -Delibera regionale contenente criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti FER -Previa fissazione dei “principi e criteri omogenei” con decreto ministeriale – Necessità -Mancanza -Illegittimità -Sussiste -Ragioni.

1. “la delibera n. 171 del 2023 contiene esclusivamente “indirizzi e criteri transitori per lo sviluppo
delle fonti energetiche rinnovabili …” e non preclude a priori e in astratto qualunque tipo di
intervento sul territorio della Provincia di Viterbo. […]
10.2. Non si può dunque condividere la sentenza del T.a.r. che ha ritenuto immediatamente lesivo
tale provvedimento, in quanto l’interesse ad agire di parte appellante era solo potenziale, ma non
attuale e concreto, perché la lesione si è concretizzata solo con l’adozione del provvedimento di
rigetto della Regione sull’istanza di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi
dell’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Tale atto di indirizzo non poteva,
infatti, ritenersi automaticamente preclusivo al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico e
l’eventuale diniego dell’amministrazione competente avrebbe dovuto essere emesso in base ad una
valutazione in concreto che tenesse in considerazione tutte le circostanze del caso concreto”.
2. La delibera citata ha, infatti, introdotto ostacoli alla realizzazione di impianti fotovoltaici sul suo
territorio non previsti dal legislatore statale ed ha, senza averne il potere, autonomamente fissato
criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti
di energia alternativa, criteri la cui fissazione spetta al legislatore nazionale.
Questa Sezione (cfr., sentenza n. 466 del 2025), ha, infatti, già chiarito, in una fattispecie
sostanzialmente simile a quella oggetto del presente giudizio, che la Regione non può frapporre
ostacoli alla realizzazione di impianti fotovoltaici sul suo territorio non previsti dal legislatore statale
ed è, inoltre, precluso alle Regioni “di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per
il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa
(sentenza n. 168 del 2010; in termini simili anche le sentenze n. 106 del 2020, n. 298 del 2013 e n.
308 del 2011), (e) a fortiori… creare preclusioni assolute e aprioristiche che inibiscano ogni
accertamento in concreto da effettuare in sede autorizzativa” (Corte Cost. n. 106/2020, n. 286/2019).
3. Inoltre, la Regione non può intervenire direttamente in materia, anteriormente alla fissazione, con
decreto ministeriale, dei “principi e criteri omogenei” per l’individuazione delle superfici e delle
aree idonee e non idonee all’installazione degli impianti stessi, comprese le “modalità per
minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti
impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione
di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili” (cfr. art. 20 comma 1 lett.
a).
12. La Corte costituzionale, con sentenza n. 106 del 2020, ha affermato che la disciplina del regime
abilitativo degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili è riconducibile alla materia
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» (art. 117, terzo comma, Cost.) e i
relativi principi fondamentali sono anche dettati dall’art. 12, in particolare al comma 10, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e
dalle vincolanti «Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili»,
adottate in attuazione di quest’ultimo, con il d.m. 10 settembre 2010 (sentenze n. 286 e n. 86 del
2019), in sede di Conferenza unificata e quindi espressione della leale collaborazione fra Stato e
Regione.
12.1. La Corte ha poi precisato che esse «costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il
completamento della normativa primaria» (sentenza n. 86 del 2019, punto 2.8.2. del Considerato in
diritto) e poiché indicano puntuali modalità attuative della legge statale, esse hanno natura
inderogabile e devono essere applicate in modo uniforme in tutto il territorio nazionale (sentenze n.
286 e n. 86 del 2019, n. 69 del 2018).
In questo quadro di riferimento “le Regioni (e le Province autonome) possono soltanto individuare,
caso per caso, aree e siti non idonei alla localizzazione degli impianti, purché nel rispetto di specifici
principi e criteri stabiliti dal paragrafo 17.1 dell’Allegato 3 alle medesime Linee guida. In
particolare, il giudizio sulla non idoneità dell’area deve essere espresso dalle Regioni all’esito di
un’istruttoria, volta a prendere in considerazione tutti gli interessi coinvolti (la tutela dell’ambiente,
del paesaggio, del patrimonio storico artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della
biodiversità e del paesaggio rurale), la cui protezione risulti incompatibile con l’insediamento, in
determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti (sentenza n. 86 del 2019, punto
2.8.2. del Considerato in diritto). Una tale valutazione può e deve utilmente avvenire nel
procedimento amministrativo, la cui struttura «rende possibili l’emersione di tali interessi, la loro
adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione, in attuazione
dei princìpi di cui all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241» (sentenza n. 69 del 2018)”.
12.2. Ne consegue, prosegue la Corte, che “le Regioni non possono prescrivere «limiti generali
inderogabili, valevoli sull’intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime, perché
ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti
di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell’Unione
europea» (sentenza n. 286 del 2019)”.

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 11 dicembre settembre 2025 n. 9788

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