1. L’azione di annullamento non censura la correttezza del calcolo aritmetico contenuto negli avvisi
di pagamento notificati alla società ricorrenti, bensì la legittimità del potere amministrativo esercitato
dalla Provincia di Potenza nel rideterminare i criteri di computo del canone unico patrimoniale, nel
prevederne una applicazione retroattiva fino al 2021 e nel contemplare, tra i soggetti tenuti al
pagamento, anche i produttori privati di energia da fonte rinnovabile.
L’oggetto principale dell’impugnativa è quindi la normativa regolamentare contenuta nelle delibere
di consiglio provinciale del 2022 e del 2023, e non gli avvisi di pagamento, i quali sono stati
menzionati, fra gli atti connessi e conseguenti, solo al fine di evidenziare gli effetti negativi e
sfavorevoli prodotti nel patrimonio delle imprese in conseguenza della applicazione delle previsioni
regolamentari censurate con la conseguente erronea declaratoria del difetto di giurisdizione in quanto
gli avvisi di pagamento, pur formalmente impugnati, assumono rilievo al principale fine di far
emergere l’interesse concreto e attuale all’impugnativa della normativa regolamentare.
[…]
Ove pertanto l’impugnativa avverso le delibere provinciali venisse accolta, la necessità di
rideterminare in modo corretto gli importi da pagare rappresenterebbe solo la conseguenza, normale,
del ridetto accoglimento, venendo meno la causa, e cioè il titolo giuridico, dell’originaria
obbligazione di pagamento.
2. L’azione di annullamento è stata inoltre tempestivamente proposta: la normativa regolamentare,
sulla cui base la Provincia di Potenza ha incentrato l’esercizio del potere impositivo, è contenuta in
due delibere adottate dal suo consiglio, e cioè la delibera n. 13 del 2022 e quella n. 38 del 2023.
Non è corretto sostenere che, siccome le ridette delibere sono state pubblicate nell’Albo pretorio,
allora le imprese ricorrenti sarebbero state fin da subito nella condizione di percepire l’effetto lesivo
che si sarebbe prodotto nella propria sfera patrimoniale.
Occorre piuttosto ritenere, al contrario, che sia dal momento in cui l’Amministrazione provinciale ha
dato applicazione alla ridetta normativa che le imprese ricorrenti hanno potuto apprezzare gli effetti
negativi prodotti nella propria sfera giuridica, e così valutare la proposizione dell’azione
giurisdizionale in conformità ai propri interessi, anche perché ciascuna di esse ragionevolmente
convinta, fino al ricevimento degli avvisi di pagamento individuali, di rientrare nella agevolazione
prevista dalla normativa nazionale contenuta al comma 831, dell’art. 1, della legge 160/2019, come
fatto oggetto di interpretazione autentica con l’art. 5, comma 14 quinquies, lett. b, del D.L. 21 ottobre
2021 n. 146, come inserito dalla legge di conversione del 17 dicembre 2021 n. 215, secondo cui b)
per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione
del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività
strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il
trasporto di gas naturale” e specificando che “per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella
misura minima di 800 euro.
Pertanto, conformemente ai principi generali di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale,
l’azione giurisdizionale deve ritenersi tempestivamente proposta, decorrendo il previsto termine
decadenziale per l’impugnativa dal momento in cui la lesività degli atti regolamentari è stata
conosciuta con sufficiente e adeguata caratterizzazione, e cioè dal momento del ricevimento degli
avvisi di pagamento.
3. Sulla base degli atti di causa, delle caratteristiche della situazione al centro della controversia e del
contenuto del D.L. n. 146/2021, come convertito dalla legge n. 215/2021, deve ritenersi che le imprese
ricorrenti ricadano nel campo di applicazione del canone agevolato di 800,00 euro, con conseguente
illegittimità in parte qua della normativa regolamentare impositiva della Provincia nei loro confronti.
18.1.- La distinzione tra produzione e trasmissione rappresenta una questione fondamentale nel
settore energetico. Sul piano concettuale, la produzione di energia elettrica costituisce la fase iniziale
della filiera energetica, consistente nella generazione di energia attraverso diverse fonti, sia
tradizionali che rinnovabili. Come emerge dalla normativa di settore, questa attività comprende non
soltanto la mera generazione dell’energia, ma anche il trasporto della stessa verso i soggetti
distributori che successivamente la erogano all’utente finale.
La trasmissione di energia elettrica, invece, rappresenta una fase distinta e successiva della filiera,
consistente nel trasporto dell’energia prodotta attraverso le reti di alta tensione verso i centri di
distribuzione. Questa attività si caratterizza per la gestione delle infrastrutture di rete che consentono
il trasferimento dell’energia dai punti di produzione ai punti di distribuzione locale.
18.2.- La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come la filiera del sistema elettrico nazionale
costituisca una rete unica integrata che si compone di una serie di fasi sequenziali e interconnesse
(in particolare, come affermato dalla Cassazione civile, Sez. Trib., sentenza n. 4941 del 25 febbraio
2025, “la produzione costituisce la fase antecedente a quelle di trasmissione, di dispacciamento e di
distribuzione”, essendo tutte queste fasi “connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui, in
assenza dell’una, non possono trovare compimento le altre”).
Questa interconnessione funzionale è stata ulteriormente precisata dalla giurisprudenza attraverso
l’individuazione di due vincoli caratterizzanti: il vincolo di complementarietà, per cui in assenza di
una fase non possono realizzarsi le altre, e il vincolo di esclusività, essendo tutte le attività poste in
essere nell’interesse reciproco delle altre fasi della filiera. Inoltre, come evidenziato dalla Cassazione
civile, Sez. Trib., sentenza n. 5801 del 4 marzo 2025, anche le società di produzione beneficiano del
regime agevolato previsto per i servizi di pubblica utilità, in quanto “l’attività di produzione
dell’energia elettrica, che include il trasporto ai distributori che la erogano all’utente finale, rientra
tra le attività strumentali alla fornitura del servizio di pubblica utilità”.
18.3.- La normativa europea e nazionale qualifica l’approvvigionamento di energie come servizio
pubblico essenziale, assoggettando tutti gli operatori della filiera a obblighi di esercizio e tariffari
volti a conformare l’espletamento dell’attività a norme di continuità, regolarità, capacità e qualità.
Questa qualificazione prescinde dalla natura giuridica del soggetto gestore, potendo il pubblico
servizio essere erogato anche da soggetti privati.
Non rappresenta, inoltre, un elemento ostativo al riconoscimento del regime speciale, la circostanza
che l’impresa di produzione sia una società per azioni che persegue scopi di lucro, dovendo
l’attenzione essere concentrata sul tipo di attività svolta, e non sulla veste del soggetto che la esercita.
L’attività di produzione dell’energia elettrica da parte di soggetti privati, che include il trasporto ai
distributori che la erogano all’utente finale, rientra quindi tra le attività strumentali alla fornitura del
servizio di pubblica utilità, anche in assenza di allacci diretti con gli utenti finali.
Ciò significa che gli impianti sotterranei che trasportano l’energia prodotta dagli impianti degli
operatori delle energie rinnovabili verso la rete di trasmissione (e quelle di distribuzione), al pari di
tutti gli impianti che veicolano l’energia al sistema elettrico nazionale, non possono che risultare
“direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete”, secondo la definizione utilizzata dal DL
n. 146/2021.
18.4.- In tal senso converge anche la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 3/DF
del 22 marzo 2022, nella parte in cui, in sede di “Chiarimenti in merito all’applicazione del canone
patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, ha
precisato che “la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unica integrata, si compone di
una serie di fasi di cui la produzione costituisce la fase antecedente a quelle di trasmissione, di
dispacciamento e di distribuzione”.
18.5.- La tariffa agevolata non costituisce, pertanto, una deroga alle regole ordinarie, ma rappresenta
il criterio ordinario di determinazione per determinati beni, frutto di una comparazione degli interessi
pubblici operata dal legislatore, sulla base delle oggettive caratteristiche dell’attività svolta dalle
aziende di produzione, trasmissione e dispacciamento, alle quali quindi vanno riconosciute le
caratteristiche della strumentalità rispetto a quella di distribuzione dell’energia.
19.- In definitiva, in accoglimento dei motivi riproposti (in particolare, il primo, il terzo e il quarto
motivo di ricorso originario), va affermato che fra le attività strumentali disciplinate dal comma 831,
dell’art. 1, della legge n. 160 del 2019, che beneficiano del pagamento del canone patrimoniale nella
misura minima e forfetaria di 800,00 euro annue, deve essere ricompresa anche l’attività di
produzione di energia elettrica da parte delle società ricorrenti, sulla scorta delle caratteristiche di
complementarietà ed esclusività della suddetta attività nell’ambito della filiera del sistema elettrico
nazionale.
Consiglio di Stato, Sezione Settima, Sentenza 16 ottobre 2025, n. 8062