Energia

ENERGIA: 1. Giustizia amministrativa -Processo amministrativo -Mancato deposito della sentenza impugnata -Inammissibilità del ricorso -Non sussiste. 2. Energia -Deliberazione del Consiglio dei Ministri ex art. 5, comma 2 lett c – bis L. n. 400 del 1988 -Natura: “atto di alta amministrazione” -Contenuto ed effetti -Individuazione. 3. Energia -Deliberazione del Consiglio dei Ministri ex art. 5, comma 2 lett c – bis L. n. 400 del 1988 – Esigenze di tutela del patrimonio faunistico -Prevalenza dell’interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili -Ammissibilità -Ragioni. 4. Procedimento di V.I.A. –Modifiche ed integrazioni ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 – Obbligo di riapertura della consultazione -Non sussiste. 5. Giustizia Amministrativa -Processo amministrazione -Decorrenza del termine di impugnazione -Conoscenza del provvedimento da parte del difensore -Sufficienza -Ragioni. 6. Energia -Beni gravati da uso civico -Divieto di esproprio ex art. 4, comma 1 – bis, del d.P.R. n. 327/2001 -Inapplicabilità agli impianti FER -Ragioni.

1. il Collegio dà atto che, con sentenza n. 5 del 27 marzo 2025, e l’Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato ha affermato il seguente principio di diritto: “L’art. 94, comma 1, del codice del processo
amministrativo non dispone l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’impugnazione, nel caso di
mancato deposito della sentenza impugnata”.
In base alle coordinate ermeneutiche formulate dal Supremo Consesso Amministrativo, il mancato
deposito nel grado di appello della sentenza impugnata non può quindi essere considerato causa di
inammissibilità del ricorso in appello.
2. la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi dell’art. 5, comma 2 lett c – bis della
legge n. 400 del 1988 è “atto di alta amministrazione” e che “ai sensi delle disposizioni attributive
del potere in esame, non compete al Consiglio dei Ministri l’accertamento dei fatti e la verifica di
coerenza tra gli atti interni al procedimento amministrativo di competenza dei Ministeri di settore
…Il Consiglio dei Ministri, infatti, in tali ipotesi si limita a prendere atto dell’esistenza di
“valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti” per poi decidere “ai fini
di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti” necessaria ad
assicurare “l’unità di indirizzo politico ed amministrativo” di cui è responsabile il Presidente del
Consiglio dei Ministri cui spetta deferire la questione.
Il modo con cui si atteggiano, in concreto, gli interessi pubblici in conflitto, all’esito dell’attività
conoscitiva posta in essere nell’ambito delle verifiche istruttorie disposte nel corso del procedimento,
è questione riservata alle amministrazioni di settore.
Al Consiglio dei Ministri compete verificare la possibilità di trovare una regola di composizione del
conflitto ed, in mancanza, di decidere quale degli interessi debba prevalere nel caso di specie,
esercitando la funzione ordinativa degli interessi propria della potestà di governo, nel rispetto delle
priorità che discendono sia dal programma di governo, come definito nell’ambito del rapporto di
fiducia con il Parlamento, sia dagli obblighi eventualmente assunti in sede internazionale ai sensi
dell’art. 117, comma 1 Cost.
Tale verifica è condotta, tuttavia, non alla luce dei principi che governano lo svolgimento dinamico
del potere nel paradigma della funzione ma attraverso una valutazione di tipo globale e sintetico che
la legge, non a caso, definisce come “complessiva”, proprio perché il Consiglio dei ministri assume
il caso problematico, nella ricostruzione fornita dalle amministrazioni in conflitto, così come
precisato nei fatti rilevanti e pertinenti selezionati, anche all’esito di eventuali contenziosi e dei
criteri di azione indicati dal giudice amministrativo e, muovendo dai dati del problema
amministrativo come prospettati e verificati, accerta l’esistenza di margini per una ricomposizione
in unità delle alternative decisionali prospettate o, in mancanza, sceglie la soluzione ritenuta
maggiormente coerente con l’indirizzo politico amministrativo generale, assicurando in tal modo
l’unità dell’azione di governo.
Non si tratta solamente di assicurare il coordinamento tra interessi pubblici affidati a diversi centri
di imputazione o a diversi livelli territoriali di governo, a fini di semplificazione, come accade ad
esempio nella conferenza di servizi, ma di decidere, di volta in volta, quali siano le priorità
dell’azione di governo stabilendo il criterio ordinativo degli interessi pubblici necessario ad
assicurare l’unitarietà dell’azione di governo: ciò è confermato dal fatto che il potere di devoluzione
della questione non è rimesso, nel caso di specie, genericamente all’autorità procedente, come
accade nella conferenza di servizi, ma direttamente in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri
che, mediante il suo esercizio, in base all’art. 95 Cost., compie un atto di direzione della politica
generale del Governo confermando o innovando le priorità di azione, assicurando l’unità di indirizzo
politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri” (Consiglio di Stato,
Sez. IV, 8 aprile 2024 n. 3203).
3. le pur apprezzabili esigenze di tutela del patrimonio faunistico evidenziate dal Comune di Muro
Lucano non sono idonee a infirmare le determinazioni assunte dal Consiglio dei Ministri, che ha
valorizzato l’interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili quale permanente
obiettivo a livello nazionale e dell’Unione europea nonché la considerazione che la mera interferenza
delle opere in progetto con le fasce di rispetto di cui alla l.r. della Basilicata n. 54/2015 non potrebbe
comportare di per sé una valutazione negativa del progetto.
4. non appare pertinente il riferimento all’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, che nel testo
vigente ratione temporis (al momento della produzione della documentazione integrativa, ossia alla
data del 9 settembre 2019) disponeva quanto segue:
“5. Il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell’autorità competente e ha
l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto
conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari,
nonché dell’eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo
dell’istanza di VIA. Decorsa l’efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il
progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione,
su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente”.
L’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 (sempre nel testo vigente alla data del 9 settembre 2019)
disponeva: “L’autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni
siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della
documentazione integrativa di cui al comma 4, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici
giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità al comma 2, da pubblicare a cura
dell’autorità competente sul proprio sito web…”.
La riapertura della consultazione non era dunque automatica, ma era rimessa alla valutazione
discrezionale dell’autorità procedente, che, qualora avesse deciso di procedere in tal senso, avrebbe
dovuto motivare sulla rilevanza delle modifiche e delle integrazioni per il pubblico.
5. non rileva, al fine di escludere la conoscenza della parte, la circostanza che gli atti giudiziari siano
direttamente conosciuti dal solo difensore nel processo, dovendo presumersi che gli atti siano stati
direttamente portati a conoscenza della parte, atteso che, secondo regole di comune esperienza, il
difensore dialoga con la parte che rappresenta processualmente sulle questioni rilevanti per la
controversia, essendo a ciò tenuto, per altro, in base agli obblighi scaturenti dal mandato, come si
deduce dagli artt. 12 e 28, commi 6, 7 e 8, del codice deontologico (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16
novembre 2022 n. 10092).
6. l’art. 4, comma 1 – bis, del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., nello stabilire il divieto di esproprio
e di asservimento dei beni gravati da uso civico, fa comunque “salve le ipotesi in cui l’opera pubblica
o di pubblica utilità sia compatibile con l’esercizio dell’uso civico”; nel caso di specie, l’installazione
del parco eolico è finalizzata a promuovere quello che si configura come un “interesse pubblico
prevalente”, ai sensi dell’art. 3 del regolamento UE n. 2577/2022, ovvero la diffusione della
produzione di energia da fonti rinnovabili.

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 25 settembre 2025, n. 7534

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