1. i regolamenti e gli atti amministrativi generali sono impugnabili in via diretta solo ove contengano
disposizioni in grado di ledere immediatamente le posizioni giuridiche soggettive dei destinatari;
negli altri casi, divengono impugnabili solo quando sorge l’interesse a ricorrere, ovvero assieme
all’atto applicativo che produca una lesione effettiva, e non solo ipotetica o futura (cfr. Consiglio di
Stato sez. V, 16 settembre 2024, n. 7601).
2. Costituisce consolidato principio della giurisprudenza amministrativa – quale coerente
conseguenza delle regole processuali sottese all’impugnazione in sede amministrativa che
impongono, ai fini della sua ammissibilità, la sussistenza di un interesse concreto e attuale
discendente dalla lesione arrecata dall’atto impugnato alla sfera giuridica del ricorrente – quello
secondo il quale nel caso di volizioni astratte e generali, suscettibili di ripetuta applicazione ed
esplicanti effetti lesivi solo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo, la norma regolamentare
non deve essere oggetto di autonoma impugnazione – la quale sarebbe peraltro inammissibile per
difetto di una lesione concreta e attuale – ma deve essere impugnata unitamente al provvedimento
applicativo di cui costituisce l’atto presupposto, in quanto solo quest’ultimo, dando concreta
applicazione alle norme regolamentari censurate, rende attuale l’interesse del destinatario ad attivare
i rimedi giurisdizionali.
3. Ed infatti, sebbene il regolamento in materia di canone unico patrimoniale preveda, in via generale
e astratta, che le concessioni di suolo pubblico finalizzate alla distribuzione di energia elettrica non
rientrino tra quelle soggette al canone concessorio dovuto in misura fissa e forfetaria, d’altra parte è
soltanto con il successivo atto applicativo che è venuto a radicarsi l’interesse al ricorso, non essendo
immediatamente percepibile l’autonoma lesività della modifica regolamentare contestata.
Invero, l’interesse all’annullamento del regolamento all’interno della “categoria” o della “classe” dei
suoi potenziali destinatari è un interesse indifferenziato e seriale: esso diventa interesse
soggettivamente differenziato (e, quindi, interesse legittimo) solo nel momento in cui il regolamento
è concretamente applicato nei confronti del singolo contribuente.
Del resto, la deliberazione impugnata non aveva nemmeno individuato direttamente i soggetti
destinatari della norma (tant’è vero che la stessa delibera stabiliva un preciso obbligo di informazione
nei confronti di tutte le società concessionarie di suolo demaniale per l’apposizione di cavidotti a
servizio di impianti per la produzione di energia) né aveva quantificato la misura del canone.
8.8. Ne consegue che rispetto alla data dell’avviso di pagamento (15 marzo 2023), ossia al primo atto
che risulta essere stato indirizzato all’impresa concessionaria dalla Provincia successivamente
all’emanazione della contestata deliberazione con la quale si è derogato al regime forfetario, il ricorso,
notificato il successivo 14 maggio, è tempestivo.
4. l’annullamento di una sentenza non passata in giudicato e soggetta ad appello non può costituire
un evento sopravvenuto idoneo a far venir meno l’interesse alla decisione in modo certo, stabile e
definitivo: non poteva, pertanto, essere dichiarata da parte del giudice di primo grado la cessazione
della materia del contendere.
Ed infatti, la sentenza n. 99/2025, pubblicata l’8 febbraio 2025, è stata appellata innanzi al Consiglio
di Stato dalla Provincia di Potenza, con ricorso iscritto al numero di registro 2917/2025 (trattenuto in
decisione all’odierna udienza pubblica) e non è passata in giudicato: il Tar non ha dunque considerato
la non definitività degli effetti di tale pronuncia e, conseguentemente, la permanenza dell’interesse
delle parti alla prosecuzione del giudizio a una decisione di merito.
Per converso, per costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, la fattispecie della
cessazione della materia del contendere può essere prospettata come causa estintiva solo quando la
pretesa del ricorrente, ovvero il bene della vita cui aspira, ha trovato piena e comprovata soddisfazione
in via extragiudiziale, sì da rendere del tutto inutile la prosecuzione del processo, essendo decisivo
che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo
esercitato ( Consiglio di Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; Consiglio di Stato, 5 aprile 2016,
n.1332). La cessazione della materia del contendere opera, infatti, quando si determina una successiva
attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato (Cons. Stato, sez. II, 18
febbraio 2020, n. 1227; id. 20 dicembre 2019, n. 8615), che generi una situazione sopravvenuta che
soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato o quando intervenga
una pronuncia giurisprudenziale passata in giudicato che abbia annullato i medesimi atti oggetto di
impugnativa, con efficacia erga omnes (Cons. Stato, sez. VII, 16 novembre 2022, n. 10089).
5. Ad avviso del Collegio, il discrimine che consente alle ridette imprese di giovarsi della
agevolazione prevista dalla normativa nazionale (e cioè quella di pagare il canone annuo nella misura
minima forfetaria di 800,00 euro, anziché nella somma più elevata fino all’importo della tariffa base
pari a € 7,50 per mq, senza l’applicazione dei coefficienti di classificazione strade e tipologia e
finalità) non può che fondarsi sul riconoscimento, in buona sostanza, della rilevanza pubblicistica
dell’attività di produzione di energia elettrica, tanto più se da fonte rinnovabile, in conformità alle
previsioni recate dalla risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze n. 3/DF del 22 marzo
2022 (per quanto, nello specifico, concerne la rilevanza pubblicistica della produzione di energia da
fonti rinnovabili si rinvia alle considerazioni svolte nelle ordinanze Cons. Stato, V, 678 e 679 del 27
gennaio 2020).
14.3. Sulla base degli atti di causa, delle caratteristiche della situazione al centro della controversia e
del contenuto del D.L. n. 146/2021, come convertito dalla legge n. 215/2021, deve ritenersi che
l’impresa appellata ricada nel campo di applicazione del canone agevolato di 800,00 euro. […]
14.5. La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come la filiera del sistema elettrico nazionale
costituisca una rete unica integrata che si compone di una serie di fasi sequenziali e interconnesse (in
particolare, come affermato dalla Cassazione civile, Sez. Trib., sentenza n. 4941 del 25 febbraio
2025, “la produzione costituisce la fase antecedente a quelle di trasmissione, di dispacciamento e di
distribuzione”, essendo tutte queste fasi “connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui, in
assenza dell’una, non possono trovare compimento le altre”).
Questa interconnessione funzionale è stata ulteriormente precisata dalla giurisprudenza attraverso
l’individuazione di due vincoli caratterizzanti: il vincolo di complementarietà, per cui in assenza di
una fase non possono realizzarsi le altre, e il vincolo di esclusività, essendo tutte le attività poste in
essere nell’interesse reciproco delle altre fasi della filiera. Inoltre, come evidenziato dalla Cassazione
civile, Sez. Trib., sentenza n. 5801 del 4 marzo 2025, anche le società di produzione beneficiano del
regime agevolato previsto per i servizi di pubblica utilità, in quanto “l’attività di produzione
dell’energia elettrica, che include il trasporto ai distributori che la erogano all’utente finale, rientra
tra le attività strumentali alla fornitura del servizio di pubblica utilità”.
La normativa europea e nazionale qualifica l’approvvigionamento di energie come servizio pubblico
essenziale, assoggettando tutti gli operatori della filiera a obblighi di esercizio e tariffari volti a
conformare l’espletamento dell’attività a norme di continuità, regolarità, capacità e qualità. Questa
qualificazione prescinde dalla natura giuridica del soggetto gestore, potendo il pubblico servizio
essere erogato anche da soggetti privati.
Non rappresenta, inoltre, un elemento ostativo al riconoscimento del regime speciale, la circostanza
che l’impresa di produzione sia una società per azioni che persegue scopi di lucro, dovendo
l’attenzione essere concentrata sul tipo di attività svolta, e non sulla veste del soggetto che la esercita
(Cass., V sez., 12 gennaio 2025, n. 769; Cass., 25 febbraio 2025, n. 4941; Cass., 15 febbraio 2025, n.
3860; Cass., 8 febbraio 2025, n. 3223).
14.6. L’attività di produzione dell’energia elettrica da parte di soggetti privati, che include il trasporto
ai distributori che la erogano all’utente finale, rientra quindi tra le attività strumentali alla fornitura
del servizio di pubblica utilità, anche in assenza di allacci diretti con gli utenti finali.
Ciò significa che gli impianti sotterranei che trasportano l’energia prodotta dagli impianti degli
operatori delle energie rinnovabili verso la rete di trasmissione (e quelle di distribuzione), al pari di
tutti gli impianti che veicolano l’energia al sistema elettrico nazionale, non possono che
risultare “direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete”, secondo la definizione
utilizzata dal D.L. n. 146/2021 (come convertito dalla L. n. 215/2021), ricadendo, così, nel perimetro
di applicazione delle tariffe agevolate.
6. Né vale in senso contrario il richiamo operato dalla Provincia appellante al principio di invarianza
del gettito di cui al comma 817.
A tale proposito, è essenziale sottolineare come l’‘invarianza’ garantita dal legislatore non riguardi
tanto il singolo rapporto concessorio o il singolo tributo o entrata patrimoniale, ma il complessivo
gettito e, quindi, la complessiva entrata finanziaria che gli Enti comunali si vedevano garantita
dall’applicazione dell’insieme di tutti gli istituti previgenti.
A tal fine, pertanto, con il comma 817, bilanciando il dovere di predeterminazione statuale della tariffa
‘standard’, al fine di garantire il rispetto dell’art. 23 Cost., con la necessità di salvaguardare gli spazi
di autonomia finanziaria dei singoli Enti territoriali, in conformità agli artt. 117, 118 e 119 Cost., il
legislatore ha attribuito agli Enti medesimi il potere di disciplinare il canone in modo da assicurare
l’invarianza di gettito anche eventualmente attraverso la modifica delle tariffe. L’interpretazione
costituzionalmente orientata del comma 817, peraltro, al fine di evitare possibili contrarietà con l’art.
23 Cost., conduce inevitabilmente a ritenere il dato dell’‘invarianza di gettito’ quale limite
‘bidirezionale’ per le determinazioni comunali: l’Ente, infatti, ha il potere di disciplinare il canone in
modo da arrivare sino a tale soglia, ma non può superarla.
Diversamente opinando, infatti, la disciplina verrebbe ad essere sospettata di incostituzionalità non
avendo il legislatore statale indicato parametri e limiti specifici ulteriori per delimitare il potere di
determinazione ‘in aumento’ del canone da parte dei Comuni. […]
La facoltà di variare le tariffe riguarda quindi le tariffe standard e non certo quelle forfettarie,
determinate direttamente dalla legge, che non può essere disapplicata per assicurare un concetto di
invarianza che riguarda la disciplina nel suo complesso e non una specifica disposizione speciale.
A dimostrazione di ciò il comma 826 prevede che la tariffa standard sia modificabile ai sensi del
comma 817 con inciso non ripetuto nel diverso comma 831.
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 3 dicembre settembre 2025 n. 9490