Energia

ENERGIA: 1. Procedimento di V.I.A. -Termini – Perentorietà – Sussiste -Inderogabilità – Ragioni. 2. Procedimento di V.I.A. -Termini – Perentorietà – Sussiste -Inderogabilità – Cospicuo numero di istanze sottoposte all’esame dei competenti uffici -Irrilevanza – Ragioni. 3. Procedimento di V.I.A. -Istituti di semplificazione o di superamento implicito dell’inerzia di altre amministrazioni coinvolte – Applicabilità –Ragioni. 4. Procedimento di V.I.A. – Fasi dell’unitario procedimento -Scansione tempone delle singole fasi -Individuazione. 5. Procedimento di V.I.A. –“concerto” del MIC: parere obbligatorio non vincolante – Decorso del termine per l’espressione del parere – Obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza -Sussiste.

1. Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori (cfr. art. 25, comma 7, del d.lgs.
n. 152/2006) e che le norme in materia ambientale “possono essere derogate, modificate o abrogate
solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre
garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni
e degli Enti locali” (art. 3-bis del citato d.lgs. n. 152/2006). Ciò non può essere scalfito neppure dalla
sussistenza di “criteri di priorità” nella gestione e trattazione dei diversi progetti presentati, tenuto
anche conto che, lo stesso legislatore, con la recente novella normativa proprio in tema di ordine di
trattazione dei cd. “progetti prioritari” (d.l. n. 153/2024, conv. dalla l. n. 191/2024), ha precisato come
tale nuova disciplina non pregiudichi “il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione
ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati
a valere sul fondo complementare” (art. 8, comma 1-ter, d.lgs. n. 152/2006).
2. Si osserva, peraltro, che l’esistenza di un cospicuo numero di istanze sottoposte all’esame dei
competenti uffici non può assumere rilievo posto che ‹‹così come “non possono essere addotti tra i
motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili
all’amministrazione” (art. 10-bis, ultimo periodo, legge n. 241 del 1990), allo stesso modo non
possono essere addotti tra i motivi che ostano alla conclusione tempestiva di un procedimento
eventuali disfunzioni organizzative interne agli uffici, potendo queste assumere un qualche rilievo
solo in termini di eventuale esimente di responsabilità personale in capo al singolo funzionario o
dirigente›› (Cons. Stato n. 9791/2024).
3. Inoltre, devono ritenersi applicabili anche al procedimento di VIA gli istituti di semplificazione o
di superamento implicito dell’inerzia di altre amministrazioni coinvolte. Sul punto, peraltro, la
Sezione ha già avuto modo di esprimersi con due recenti pronunciamenti (n. 1264/2024 e n. 500/2024)
dai quali non vi è ragione di discostarsi. Innanzitutto, occorre richiamare il dettato normativo di cui
all’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, concernente, per l’appunto, la valutazione degli impatti
ambientali e il provvedimento di VIA. A mente di tale norma, “L’autorità competente valuta la
documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle
eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni
svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24
e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative
o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede comunque alla valutazione a
norma del presente articolo”. La disposizione va coordinata con le previsioni di cui all’art.17-
bis della l. n. 241/1990, il quale prevede e disciplina un meccanismo di silenzio assenso nei casi in
cui, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di Amministrazioni
pubbliche, sia prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati
nell’ambito del relativo procedimento. Come chiarito dal Consiglio di Stato, peraltro, l’applicabilità
di siffatto meccanismo, in quanto paradigma generale dell’azione amministrativa nei rapporti tra
Amministrazioni pubbliche, non può essere revocata in dubbio ogniqualvolta il procedimento
amministrativo sia destinato a concludersi con una decisione “pluristrutturata” (nel senso che la
decisione finale da parte dell’Amministrazione procedente richieda per legge l’assenso vincolante di
un’altra Amministrazione): “il silenzio dell’Amministrazione interpellata, che rimanga inerte non
esternando alcuna volontà, non ha più l’effetto di precludere l’adozione del provvedimento finale ma
è, al contrario, equiparato ope legis a un atto di assenso e consente all’Amministrazione procedente
l’adozione del provvedimento conclusivo. La portata generale di tale nuovo paradigma fornisce una
importante indicazione sul piano applicativo dell’art. 17-bis, poiché ne consente una interpretazione
estensiva, quale che sia l’amministrazione coinvolta e quale che sia la natura del procedimento
pluristrutturato” (Cons. Stato, Adunanza della Commissione speciale, 23 giugno 2016, parere n.
1640).
4. in relazione al rilascio del provvedimento VIA, l’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006
(applicabile nel procedimento per cui è causa) prevede la seguente scansione temporale: espressione
della Commissione PNRR-PNIEC entro 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui
all’art. 24 e comunque entro 130 dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’art. 23;
nei successivi 30 giorni il direttore generale del Ministero della transizione ecologica (oggi MASE,
cioè Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) adotta il provvedimento di VIA, previa
acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura (MIC) entro
il termine di 20 giorni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma, 1, lett. a), del d.lgs. n.
199/2021.
5. proprio il citato comma 2-bis dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 (nel secondo periodo) statuisce che,
in relazione al predetto “concerto” del MIC, è comunque “fatto salvo quanto previsto dall’articolo
22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”. Tale ultima disposizione
prevede che “nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di
valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con
parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere non
vincolante, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”.

T.A.R. Puglia – Bari, Sezione Seconda, Sentenza 9 settembre 2025, n. 1063

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