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ENERGIA: 1. Processo amministrativo -Impugnazione atto plurimotivato – Legittimità di una sola delle autonome ragioni giustificative dell’atto – Sufficiente per il rigetto dell’intero ricorso. 2. V.I.A. -Richiesta di proroga della VIA -Normativa sopravvenuta -Principio del tempus regit actum – Applicabilità -Sussiste. 3. Norma che prevede la c.d. “buffer zone” -Interpretazione -Valutazione in concreto dell’interferenza” -Necessità -Applicazione acritica -Illegittimità.

1. <<… Si applica quindi il principio pacifico per cui è sufficiente il riscontro della legittimità di una
sola delle autonome ragioni giustificative dell’atto per condurre al rigetto dell’intero ricorso contro
di esso proposto: così la costante giurisprudenza, per tutte C.d.S. sez. IV 31 luglio 2023 n.7405 e sez.
VI 7 giugno 2011 n.3416 … Trattandosi come si è detto di impugnazione di atti plurimotivati, la
reiezione del secondo motivo di appello di cui sopra comporta improcedibilità per sopravvenuta
carenza di interesse dei motivi restanti, che quand’anche ritenuti fondati non potrebbero portare
all’accoglimento della domanda … >>.
2. << … In via preliminare, va respinta l’argomentazione della parte appellante per cui la l.r.
54/2015, che come si è detto prevede le buffer zone per l’installazione degli impianti per cui è causa,
sarebbe inapplicabile alla fattispecie, trattandosi di prorogare una VIA già rilasciata. Vale infatti il
principio pacifico, che come tale non richiede puntuali citazioni di giurisprudenza, per cui la
legittimità dell’atto amministrativo si deve valutare con riferimento alle circostanze di fatto e alla
disciplina giuridica del momento in cui lo si emana, cd tempus regit actum. La proroga, valutata nel
momento in cui la legge era entrata in vigore, doveva quindi di necessità farne applicazione …>>.
3. <<… La norma che prevede le buffer zone tuttavia va interpretata non nel senso di prevedere
vincoli assoluti, e quindi di imporre un diniego basato semplicemente “sul valore quantitativo delle
distanze stabilite nella pianificazione regionale”, ma invece nel senso di imporre “una valutazione
in concreto dell’interferenza”, che tenga conto anche del dato qualitativo, ovvero delle concrete
caratteristiche dell’impianto: così C.d.S. IV 23 dicembre 2021 n.8545, da cui le citazioni, che non
contiene affermazioni di principio esplicite sul punto, ma è pronunciata su un analogo caso relativo
alla Basilicata, in cui era applicabile la l.r. 54/2015.
Applicando questo indirizzo interpretativo, che il Collegio condivide, al caso di specie, il motivo
sarebbe astrattamente fondato, dato che i limiti derivanti dalle buffer zone sono stati applicati
acriticamente, come si riscontra a semplice lettura del parere della Soprintendenza (doc. in 4 I grado
ricorrente appellante, cit.), che manca della valutazione qualitativa dell’intervento. A mero titolo di
esempio, ovviamente non sostitutivo delle valutazioni dell’amministrazione competente, si cita il
fotoinserimento degli impianti in progetto nel paesaggio attuale prospettato nella relazione di parte
(doc. 1 in I grado elenco 26 maggio 2021).
Solo a titolo di completezza, si osserva però che l’intera questione potrebbe allo stato essere divenuta
irrilevante, dato che il recente art. 47 del d.l. 20 febbraio 2023 n.13 ha abrogato tutte le disposizioni
del D.M. 10 settembre 2010 relative ai “territori contermini”, locuzione molto ampia, che si presta
a comprendere anche le buffer zone di cui si tratta …>>.

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 28 dicembre 2023, n. 11285

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