Energia

ENERGIA – AMBIENTE:1. Risorse energetiche -Idrocarburi – Titoli abilitativi – Istanze per nuove concessioni e Istanze per nuovi permessi di ricerca e prospezione –Diversità dei titoli – Ragioni. 2. Risorse energetiche -Idrocarburi – Rilascio di titoli abilitativi – Sospensione dei provvedimenti di prospezione e ricerca – Configurabilità – Estensione della sospensione anche alle concessioni di coltivazione e alle relative modifiche – Esclusione – Ratio legis: individuazione -Costituzionalità. 3. Ambiente – Tutela dell’ecosistema – Perimetro delle aree marine e costiere –Divieto di prospezione, di ricerca e di coltivazione di idrocarburi entro le 12 miglia marine dalle linee di costa ex art. 6 comma 17 del d.lgs. n. 152/2006 -Documentazione priva di natura tecnicospecialistica allegata ad S.I.A. riportante una distanza inferiore -Irrilevanza: non può costituire principio di prova -Verificazione e/o Consulenza tecnica -Inammissibilità. 4. Ambiente – Tutela dell’ecosistema –Divieto di prospezione, di ricerca e di coltivazione di idrocarburi entro le 12 miglia marine dalle linee di costa ex Art. 6 comma 17 del d.lgs. n. 152/2006 – Estensione del divieto ad attività di manutenzione e/o adeguamento delle condotte – Esclusione. 5. Ambiente – Opera ancora da realizzare -Valutazione d’impatto ambientale – Natura preventiva. 6. Ambiente – Impianto preesistente – “Lavori” o “attività”, successivi all’entrata in vigore della Direttiva comunitaria n. 85/337/CEE del 1985 – Valutazione d’impatto ambientale – Dovrà essere “recuperata” . 7. Ambiente – Impianto preesistente – Rinnovo/ripristino dell’autorizzazione – Valutazione d’impatto ambientale – Necessità – Anche in assenza del compimento di opere o lavori di sorta.

1.<<le istanze per nuove concessioni e quelle per nuovi permessi di ricerca e prospezione non
presentano assolutamente medesime posizioni”. La differenza fra i titoli risiede nella circostanza che
l’attività di ricerca e prospezione implica il compimento di rilevanti investimenti economici che, una
volta realizzati, conservano una loro fruttuosità ed un “senso economico” se sfociano nel rilascio di
un titolo concessorio che conferisca il diritto di coltivare il giacimento>>

2. << Ciò consente di comprendere la “ratio legis” per cui l’art. 11 ter d.l. n. 135/2018 ha ritenuto ragionevole sospendere i procedimenti preordinati all’emanazione di provvedimenti necessari per le fasi di prospezione e ricerca, in quanto non vi sono ancora ingenti investimenti da tutelare, e non anche i procedimenti preordinati al rilascio della concessione, che implicano invece che sia stata già compiuta quell’attività di prospezione e ricerca e, dunque, i rilevanti investimenti che tali attività implicano L’ assunto trova conferma sul piano logico e giuridico dall’affermazione contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 19 maggio 2017 in cui la Corte evidenzia “l’affidamento meno intenso” collegato ai titoli che consentono la prospezione e la ricerca, “allo stato ancora infruttuose e potenzialmente destinate a rimanere tali” e che presentano “senso logico ed economico solo se potenzialmente suscettibili di condurre al rilascio della concessione di coltivazione”, rispetto ai “titoli abilitativi alla coltivazione” (pag. 11, §. 3.4.): viene rimarcata, dunque, una differenza di ordine economico e giuridico che costituisce il discrimine fra titoli diversi (e, correlativamente, fra i diversi procedimenti preordinati all’emanazione del titolo), idonea a giustificare sia sul versante dell’art. 3 Cost. – in termini di “non uguaglianza” fra le due situazioni e in termini di insussistenza di profili di manifesta irragionevolezza – che sul versante dell’art. 97 Cost. la legittimità delle norme di cui si lamenta l’incostituzionalità>>.

3. <<Relativamente alla dedotta violazione di questo divieto di ricerca, di prospezione e di coltivazione entro le dodici miglia dalle linee di costa, il Collegio evidenzia che le doglianze delle
appellanti non scalfiscono l’impianto motivazionale che il T.a.r. ha posto a fondamento della
decisione. Il T.a.r. ha dichiarato che l’assunto di parte non risulta provato, in quanto basato su di
un’affermazione contenuta in un allegato dello studio di impatto ambientale (allegato allo Studio di
Impatto Ambientale su “Modello Elasto-plastico di subsidenza”, doc. 9 allegato all’atto introduttivo
del giudizio) privo di natura tecnico-specialistica, meramente illustrativo e descrittivo del progetto
sottoposto a valutazione d’impatto ambientale e generico relativamente a tale misurazione: secondo
il T.a.r. “la locuzione “circa” ivi presente attesta che il riferimento a “22 km” non costituisce
indicazione della misura esatta della distanza dalla costa, bensì una mera approssimazione della
distanza stessa;”. Per il T.a.r., oltre all’inattendibilità del documento offerto come prova
dell’allegata violazione di legge, osterebbe all’accoglimento della censura anche la circostanza che
“in assenza di contrari elementi di valutazione su base scientifica addotti dai ricorrenti, e alla luce
del tenore dei provvedimenti di valutazione di impatto preceduti da istruttoria” si deve ritenere
formato un convincimento di segno contrario sulla circostanza che il progetto si collochi “a una
misura tale da non ricadere nella fascia di rispetto”. Per contro, ritiene il Collegio che risulta
adeguatamente motivata e pertanto vada confermata la sentenza del T.a.r. che ha reputato
insufficiente a comprovare la dedotta violazione e persino idonea a costituire un principio di prova,
necessario per ammettere un accertamento peritale, per il tramite della verificazione o della
consulenza tecnica d’ufficio, la seguente affermazione, contenuta nel documento cui fanno
riferimento le appellanti, che testualmente si riproduce: “Il campo di Donata è situato nell’offshore
adriatico, a una distanza dalla costa (San Benedetto del Tronto) di circa 22 km (Figura 1). La
proposta di sviluppo prevede la perforazione del pozzo Donata 4Dir lanciato dalla piattaforma di
Emilio che si trova pochi km a sud del campo stesso”>>.

4. In un precedente assunto di questo Consiglio, reso in sede consultiva, si afferma che “non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 6, co. 17, anche le attività aventi ad oggetto la “costruzione degli impianti e delle opere necessarie, degli interventi di modifica delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio”…”. (1)

5. La V.I.A. costituisce un procedimento finalizzato a valutare la compatibilità ambientale naturalmente preventivo e avente ad oggetto il progetto di un’opera ancora da realizzare e, pertanto, pienamente modificabile in vista del conseguimento dei risultati prefissi dalla disciplina ambientale.(2).
6. Nell’ipotesi in cui un impianto preesistente all’introduzione della Direttiva divenga oggetto di
ulteriori “lavori” o “attività”, compiuti successivamente all’entrata in vigore della Direttiva
comunitaria n. 85/337/CEE del 1985 in materia ambientale, la V.i.a. dovrà essere nondimeno
“recuperata” rispetto a tali lavori nella fase del rilascio dell’autorizzazione o anche in sede di rinnovo
della stessa (3).
7. Inoltre, sempre con riferimento ad un impianto preesistente all’introduzione della Direttiva, la
V.i.a. si impone, allorché si debba procedere al rinnovo dell’autorizzazione o al suo ripristino a
seguito dell’avvenuta revoca a causa di irregolarità dell’impianto e ciò, si badi, a quanto emerge dalla
giurisprudenza costituzionale divisata, anche in assenza del compimento di opere o lavori di sorta e
dunque con riferimento “agli impianti esistenti”. (4)

(1) Cons. Stato, Sez. I, 26 giugno/2 settembre 2019 n. 2301.
(2) così, da Corte di Giustizia, 17 marzo 2011, in causa C-275/09.
(3) così, da Corte Costituzionale 26 marzo 2010 n. 120.
(4) Corte Costituzionale 26 marzo 2010 n. 120)

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza 5 dicembre 2024 n . 2358.

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