Energia

ENERGIA: Energia elettrica – Energia rinnovabile – Tariffe applicate alla clientela civile – Determinazione – Meccanismo a due vie – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

Vanno rimesse alla Corte di giustizia UE le seguenti questioni interpretative:
a) se l’art. 5, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2019/944, quando consente agli Stati membri di
attuare interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell’energia elettrica ai clienti civili
in condizioni di povertà energetica o vulnerabili, peraltro subordinatamente alla ricorrenza di
determinate condizioni, debba essere interpretato nel senso che esso osta, a contrario, all’applicazione
di una disciplina nazionale, quale quella contenuta nell’art. 15-bis, d.l. 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, nella l. 28 marzo 2022, n. 25, che individui un tetto sui ricavi sul
mercato all’ingrosso dell’energia elettrica;
b) in caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale, se l’art. 8, par. 1, lett. a), del
regolamento (UE) n. 2022/1854, quando consente agli Stati membri di mantenere misure che limitano
ulteriormente i ricavi di mercato, debba interpretarsi nel senso di far salve con effetto retroattivo le
misure già adottate dagli Stati membri ancorché in contrasto con la direttiva (UE) n. 2019/944 e, in
tal caso, soltanto a condizione della loro conformità alle condizioni e ai presupposti di cui agli artt. 7
e 8 del regolamento medesimo;
c) in caso di risposta positiva alla seconda questione pregiudiziale, se gli artt. da 6 a 8 del regolamento
(UE) n. 2022/1854, in relazione alle definizioni di « ricavi di mercato » e di « ricavi eccedenti »
contenute, rispettivamente, nell’art. 2, punti 5 e 9, dello stesso regolamento, debbano essere
interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione di una normativa nazionale che ponga ai ricavi
un tetto calcolato non sull’utile di impresa, ma sulla differenza tra un prezzo di riferimento stabilito
in via tabellare per zone di mercato e un prezzo di mercato praticato dai produttori, con modalità
analoghe a quelle previste dal legislatore italiano nell’art. 15 bis, d.l. n. 4 del 2022.

Consiglio di Stato – Sezione Seconda – Sentenza 22 dicembre 2025, n. 10151, in Rivista Giuridica dell’Edilizia n. 2 del 2026, pag. 111, con note giurisprudenziali

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