Nell’ambito del procedimento volto al rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione degli impianti
fotovoltaici l’amministrazione regionale deve valutare tutte le circostanze del caso concreto e
bilanciare gli opposti interessi. In tale operazione, il chiaro favor che il legislatore ha espresso per il
raggiungimento di obiettivi di crescita sostenibile non può legittimare interessi tiranni o superiori in
grado di prevalere automaticamente sugli altri interessi meritevoli di tutela. Sotto altro versante, la
sede procedimentale non può prestarsi a diventare strumento per l’introduzione di limiti astratti alla
possibilità di realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili recependo delibere
regionali che superano i limiti di potestà legislativa e regolamentare consentiti dall’articolo 117, terzo
comma, della Costituzione.
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 21 luglio 2025 n. 6334, in Guida al Diritto, n. 39 del 2025, pag. 84, con commento di Giulia Pernice: “Obiettiva di una crescita sostenibile sempre nel segno del bilanciamento”