Energia

ENERGIA -GIURISDIZIONE: 1. Energia – Domanda del privato che chieda di accertare che gli aereogeneratori di un vicino parco eolico generano immissioni rumorose, moleste e intollerabili -Attività materiale posta in essere dalla Pubblica Amministrazione -Giurisdizione ordinaria -Sussiste -Ragioni. 2. Energia -Realizzazione impianto eolico -Richiesta del vicino dell’indennità e x art. 46 l. 2359/1865 e art. 44 d.P.R. 327/2001 -Giurisdizione ordinaria -Sussiste -Ragioni. 3. Energia -Realizzazione impianto eolico -Immissioni rumorose -Tutela ex art. 844 c.c. – Presupposti 4. Energia -Realizzazione impianto eolico -Immissioni rumorose -Limite di tollerabilità delle immissioni rumorose -Disciplina pubblicistica di settore -Irrilevanza -Ragioni. 5. Energia -Realizzazione impianto eolico -Immissioni rumorose -Limite di tollerabilità delle immissioni rumorose -Valutazione da compiersi in concreto -Necessità -Elementi da valutare – Individuazione. 6. Energia -Realizzazione impianto eolico -Immissioni rumorose -Danno alla persona e al diritto di proprietà -Risarcimento del danno occorso -Specifica allegazione e prova del pregiudizio sofferto – Necessità -Allegazione elementi indiziari -Sufficienza. 7. Energia -Realizzazione impianto eolico -Immissioni rumorose e dannose -Tutela ex art. 844 c.c. – Allegazione specifica, oltre che prova, del danno occorso e la sua derivazione causale dalle immissioni prodotte -Necessità. 8. Energia -Realizzazione impianto eolico -Immissioni rumorose e dannose -Tutela ex ex artt. 46 l. 2359/1865 e 44 d.P.R. 327/2001 c.c. -Mera lesione di utilità marginali -Insufficienza -Sensibile compromissione del diritto reale per effetto di immissioni che superino la normale tollerabilità – Necessità -Ragioni.

1. “spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia nella quale il privato chieda di
accertare che gli aereogeneratori di un vicino parco eolico generano immissioni rumorose, moleste e
intollerabili con effetti pregiudizievoli sia al bene primario della salute dell’attore e dei suoi familiari
sia al valore economico della sua proprietà, e domandi l’emissione delle conseguenti pronunce inibitorie
e risarcitorie” (cfr. Cass. SS.UU., 25578/2020 allegata al fascicolo di parte attrice). Invero, nel caso in
esame, il privato si duole di un’attività materiale posta in essere dalla Pubblica Amministrazione, che,
agendo iure privatorum, è tenuta alle ordinarie regole di diligenza e prudenza, al fine di evitare che dalla
suddetta attività vengano arrecati danni a terzi. Con maggior impegno esplicativo, gli odierni attori non
contestano la legittimità del provvedimento amministrativo di autorizzazione, bensì domandano il
risarcimento asseritamente subito da un’attività materiale posta in essere in esecuzione del suddetto
provvedimento, di talché la configurazione di una posizione di diritto soggettivo comporta la sussistenza
della giurisdizione del giudice ordinario. Non può, invero, trovare applicazione il principio di diritto
pronunciato dalla Suprema Corte a mente del quale “In tema di energia, la realizzazione di un parco
eolico, che attiene alla produzione di energia elettrica ed al suo trasporto nella rete nazionale,
costituisce un intervento di interesse pubblico, sicché ricadono nella giurisdizione esclusiva
amministrativa gli atti del gestore di tale servizio funzionali alla sua costituzione ed alla determinazione
delle sue modalità di esercizio e, conseguentemente, le domande del proprietario confinante, aventi ad
oggetto la collocazione delle pale eoliche e le immissioni da esse provocate, laddove si traducano nella
contestazione non di un’attività materiale posta in essere al di fuori di quella autoritativa, bensì di quella
esecutiva dei provvedimenti amministrativi e delle relative scelte discrezionali riguardanti
l’individuazione e la determinazione dell’opera pubblica sul territorio” (cfr. Cass. SS.UU., 18165/2017).
Invero, nel caso in esame, gli istanti non contestano la scelta discrezionale della Pubblica
Amministrazione relativa all’individuazione e collocazione dell’opera pubblica sul territorio, bensì il
mero comportamento della società convenuta. Pertanto, in aderenza al criterio del petitum sostanziale,
non rileva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista per le controversie, incluse
quelle risarcitorie, relative alle procedure e ai provvedimenti concernenti la produzione di energia ai sensi
dell’art. 133, c. 1, lett. o), c.p.a.
2. la Suprema Corte ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario anche in relazione alla
domanda attorea volta al conseguimento dell’indennità prevista dall’art. 46 l. 2359/1865 e art. 44 d.P.R.
327/2001 in aderenza al principio secondo cui “nei confronti del beneficiario, terzo proprietario,
confinante con l’opera pubblica ed estraneo al procedimento espropriativo, non è configurabile un
rapporto diretto con l’amministrazione-autorità, nel cui ambito possa individuarsi una posizione
d’interesse legittimo, soggetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, e,
dall’altro, anche tenendo conto del carattere indennitario della prestazione, comunque collegata ad un
procedimento espropriativo, l’art. 34, comma 3, lett. b), prevede una riserva di giurisdizione ordinaria
per la determinazione delle indennità conseguenti all’adozione di atti di natura espropriativa” (cfr. Cass.
SS.UU., 2052/2016).
3. le immissioni costituiscono propagazioni di fattori disturbanti causate dall’attività umana e, a tal fine,
l’art. 844 c.c. demanda al Giudice un giudizio di bilanciamento tra la tutela della proprietà e l’esercizio
delle attività umane. In particolare, al fine di compiere il suddetto giudizio di liceità, la disposizione
richiama il parametro della normale tollerabilità, nonché il criterio della comparazione delle esigenze
della produzione con le ragioni della proprietà. Pertanto, ove le immissioni prodotte superino la soglia
della normale tollerabilità si configura un illecito, il cui rimedio tipico è la tutela inibitoria nonché il
risarcimento dei danni subiti ex art. 2043 c.c. Diversa è, invece, l’ipotesi in cui le immissioni prodotte,
sebbene risultino giustificate per la prevalenza delle esigenze della produzione rispetto alla tutela della
proprietà, siano produttive di un danno, così legittimando il soggetto danneggiato a domandare un
indennizzo ex art 844 c.c.
4. Sul punto, secondo giurisprudenza costante, non assume rilevanza la disciplina pubblicistica di settore,
applicabile nei rapporti verticali tra cittadino e Pubblica Amministrazione, al fine di tutelare l’interesse
pubblico (cfr. Cass., 1606/2017; Cass., 1151/2003). Pertanto, in materia di immissioni acustiche, non
assume portata dirimente la legge n. 477 del 1995 che, disciplinando l’inquinamento acustico, costituisce
la fonte primaria di tutela dell’interesse pubblico nella suddetta materia. La Suprema Corte ha, invero,
chiarito come “I parametri ettati dall’art. 4 del DPCM del 14 novembre 1997 sono volti a proteggere la
salute pubblica mentre, nei rapporti tra privati, vige la disciplina dell’art.844 c.c., che, nel fissare i criteri
a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla
tollerabilità delle immissioni; tale giudizio non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale,
variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti” (cfr. Cass.,
21479/2024).
5. Si demanda, quindi, al Giudice una valutazione da compiersi in concreto, alla luce delle condizioni
dei luoghi e delle abitudini sociali della zona, secondo un’indagine di fatto sottratta al sindacato di
legittimità (cfr. Cass., 20927/2015; Cass., 22105/2015: Cass., 17051/2011). In particolare, è stato
precisato come “Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla
situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini
degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante,
sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio
comparativo), sicché la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti
della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio e, dall’altro, alla situazione
locale, appropriatamente e globalmente considerata” (cfr. Cass., 28201/2018). Pertanto, nel suddetto
giudizio, occorre tenere in considerazione anche la destinazione della zona, giacché l’uso abitativo
dell’immobile implica la necessità di tutelare in misura maggiore la qualità della vita del proprietario
rispetto alle utilità economiche derivanti dalle attività produttive, in un’ottica costituzionalmente e
convenzionalmente orientata (cfr. Cass., 20198/2016; Cass., 5697/2001). In particolare, con riferimento
alle immissioni sonore, la prevalente giurisprudenza ritiene eccedenti il limite di normale tollerabilità
quelle che superino di 3 decibel la rumorosità di fondo (cfr. Cass., 22105/2015).
6. Orbene, gli attori hanno dedotto di aver subito un danno alla persona e al diritto di proprietà per effetto
delle immissioni prodotte dai suddetti aerogeneratori. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito come, nel
caso di immissioni illecite, l’eventuale lesione al diritto al normale svolgimento della vita familiare
all’interno della propria abitazione, tutelato dall’art. 8 CEDU, legittima il soggetto danneggiato a
domandare il risarcimento del danno occorso, indipendentemente dall’accertamento di un danno biologico
(cfr. Cass., 20927/2015). Ciò nondimeno, la tutela risarcitoria implica la specifica allegazione e prova del
pregiudizio sofferto, anche mediante elementi indiziari, non essendo configurabile un danno in re ipsa
per effetto di immissioni intollerabili, considerato anche l’estraneità dei danni punitivi al nostro sistema
normativo (cfr. Cass., 19434/2019; Cass., 25820/2009). In particolare, è stato precisato che “In tema di
immissioni (nella specie, di fumo) eccedenti il limite della normale tollerabilità, non può essere risarcito
il danno non patrimoniale consistente nella modifica delle abitudini di vita del danneggiato, in difetto di
specifica prospettazione di un danno attuale e concreto alla sua salute o di altri profili di responsabilità
del proprietario del fondo da cui si originano le immissioni” (cfr. Cass., 4394/2012).
7. ove le immissioni siano causa di un danno, ma, ove si ritengano prevalenti le ragioni della proprietà
rispetto alle esigenze della produzione, il soggetto danneggiato ha diritto a conseguire l’indennità ai sensi
dell’art. 844 c.c. Si tratta di un rimedio che tutela il pregiudizio sofferto per effetto di un’attività lecita,
ma dannosa (cfr. Cass., 13334/1999). Dunque, l’esigenza di salvaguardare l’attività produttiva influisce
sul tipo di tutela invocabile dal soggetto danneggiato, giustificando la prosecuzione dell’attività immissiva
dietro pagamento di un congruo indennizzo (cfr. Cass., 13334/1999; Cass., 1226/1993). Risulta, tuttavia,
necessario allegare in maniera puntuale e specifica, oltre che provare, il danno occorso e la sua derivazione
causale dalle immissioni prodotte.
8. Va, altresì, rigettata la domanda attorea volta a conseguire l’indennità ex artt. 46 l. 2359/1865 e 44
d.P.R. 327/2001 c.c., in quanto infondata in base a quanto segue.
Orbene, le disposizioni summenzionate, nell’ottica di giustizia distributiva, riconoscono al titolare di un
immobile gravato dall’asservimento alla realizzazione e funzionamento di un’opera pubblica una tutela
indennitaria. Invero, la Suprema Corte ha chiarito come la lecita realizzazione di un’opera pubblica, che
determini la costituzione di una servitù ovvero un danno permanente al diritto di proprietà relativo al fondo
non espropriato, ma attiguo a quelli oggetto della procedura espropriativa, legittima il soggetto
danneggiato alla suddetta tutela indennitaria (cfr. Cass. SS.UU., 24410/2011; Cass., 19972/2009; Cass.,
18172/2004; Cass., 10163/2003). È stato, invero, statuito che “In tema di espropriazione, l’indennizzo di
cui agli artt. 46 della L. n. 2359 del 1865 e 44 del D.Lgs. n. 327 del 2001 spetta se l’opera pubblica abbia
realizzato una significativa compressione del diritto di proprietà conseguente alla riduzione della
capacità abitativa, che può verificarsi sia per effetto di immissioni intollerabili di rumori, vibrazioni, gas
di scarico e simili, sia in tutti i casi in cui il bene subisca un’oggettiva ed apprezzabile riduzione della
luminosità, panoramicità e godibilità, purché idonea a tradursi in una altrettanto oggettiva riduzione del
suo valore economico” (cfr. Cass., 13368/2017). Quindi, la realizzazione di un’opera pubblica o di
pubblica utilità, che, a causa delle immissioni prodotte, determina una lesione di una delle facoltà connesse
al diritto dominicale, legittima il proprietario del bene a domandare l’indennità prevista dall’art. 46 l.
2359/1865 prima e successivamente dall’art. 44 d.P.R. 327/2001. Ciò nondimeno, la suddetta tutela
indennitaria non opera ove vi sia una mera lesione di utilità marginali, occorrendo invece una sensibile
compromissione del diritto reale per effetto di immissioni che superino la normale tollerabilità (cfr. Cass.,
26261/2007).

Tribunale Ordinario di Foggia -Prima Sezione Civile -Sentenza n. 1807 del 27.10.2025

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