In materia di installazione di impianti agrivoltaici, le disposizioni regionali che introducono requisiti
soggettivi (es. limitazioni sulla forma giuridica o l’oggetto dell’impresa proponente) o oggettivi (es.
percentuali di superficie agricola utilizzata riferite a parametri diversi da quelli nazionali) non previsti
dalla legislazione statale o dalle Linee Guida ministeriali (MASE) sono illegittime: infatti, la materia
della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia rientra nella potestà legislativa
concorrente, e spetta allo Stato fissare i principi fondamentali; le procedure autorizzative regionali
non possono imporre vincoli o condizioni ulteriori rispetto a quelli nazionali, né contrastare con il
principio di massima diffusione degli impianti a fonti rinnovabili.
T.A.R. Lombardia Milano, Sezione Terza, Sentenza 22 maggio 2025, n. 1825, in Foro Amministrativo n. 5 del 2025, pag. 643