Accesso

ACCESSO AGLI ATTI: 1. -Giustizia amministrativa -Processo amministrativo -Ricorso per l’accesso -Notificazione ai controinteressati -Necessità solo ove l’Amministrazione, in sede procedimentale, abbia consentito la loro partecipazione. 2. -Giustizia amministrativa -Processo amministrativo -Ricorso per l’accesso – Controinteressati sono solo coloro che hanno diritto alla riservatezza dei dati racchiusi nel documento richiesto. 3. -Giustizia amministrativa -Processo amministrativo -Ricorso per l’accesso -Oggetto: verifica della spettanza o meno del diritto medesimo, irrilevanza dei vizi di legittimità del diniego opposto -Ragioni. 4. -Diritto di accesso agli atti -Pareri legali resi in relazione a lite in potenza o in atto – Inaccessibilità -Ragioni. 5. -Diritto di accesso agli atti -Pareri legali resi in relazione a lite in potenza o in atto – Inaccessibilità sia se resi da avvocati del libero foro che appartenenti ad uffici legali di enti pubblici. 6. -Diritto di accesso agli atti -Pareri legali con funzione endoprocedimentale e richiamati nella motivazione dell’atto finale -Accessibilità -Ragioni.

1. Va prima di tutto respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per omessa
notifica ai controinteressati per come indicati dall’ASL.
Questo Collegio condivide e fa proprio quanto affermato sul punto da Consiglio di Stato, VI Sez., 2
gennaio 2020, n. 30 secondo cui:
“- l’Amministrazione deve valutare l’esistenza di controinteressati ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 12
aprile 2006, n. 184, per il quale, “fermo quanto previsto dall’articolo 5, la pubblica
amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di
cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi,
mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per
coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione”;
– se, nel procedimento avviato dall’istanza di accesso ai documenti, l’Amministrazione individua un
controinteressato, a quel soggetto dovrà essere notificato l’eventuale ricorso proposto dall’istante
avverso il rifiuto all’accesso adottato dall’amministrazione (ovvero avverso il silenzio); per
converso, nel caso in cui l’Amministrazione non abbia in sede procedimentale individuato alcun
controinteressato, l’istante non sarà onerato a notificare il ricorso, a pena di sua inammissibilità,
ad alcun controinteressato;
– qualora l’amministrazione, in sede procedimentale, non ravvisi posizioni di controinteresse
rispetto alla domanda di accesso e, dunque, l’istante non sia tenuto a notificare il ricorso ad altri
oltre all’Amministrazione, il giudice adito deve valutare comunque, anche d’ufficio, l’esistenza di
controinteressati e imporre la notifica del ricorso di primo grado ai fini dell’integrazione del
contraddittorio;
– dall’art. 3, comma 1, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 emerge che, in sede giurisdizionale, non
può essere dichiarato inammissibile il ricorso per l’accesso, per mancata notifica al
controinteressato, quando l’Amministrazione, in sede procedimentale, non abbia consentito la
partecipazione di altri soggetti suscettibili di essere pregiudicati dall’accoglimento dell’istanza di
accesso, che acquisterebbero la qualifica di controinteressati nel caso di impugnazione del
conseguente diniego: in tali ipotesi -ove ravvisi posizioni di controinteresse – il giudice adito è
tenuto a imporre la notifica del ricorso di primo grado alla parte controinteressata, al fine di
integrare il relativo contraddittorio processuale” (v. più di recente Consiglio di Stato, III Sez., 15
febbraio 2022, n. 1118). […]

TAR Campania – Salerno, Sezione Terza, Sentenza 17 ottobre 2023, n. 2325

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