Il candidato, pur non collocato utilmente nella graduatoria conclusiva di una procedura (nella
specie, indetta dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l’accesso
ai contratti di filiera ed alle relative agevolazioni), ha un interesse diretto, concreto ed attuale
all’ostensione delle istanze di riesame formulate dai soggetti proponenti e della documentazione
inerente all’istruttoria eseguita e relativa alla revisione e alla nuova valutazione operata dalla
commissione, al fine di verificare eventuali lesioni della propria posizione, senza che ciò debba
necessariamente integrare i presupposti per la proposizione di una impugnazione in sede
giurisdizionale. (1).
In motivazione la sezione ha precisato che, alla stregua dell’insegnamento dell’Adunanza plenaria
del Consiglio di Stato del 2 aprile 2020, n. 10, la pubblica amministrazione ha il potere-dovere di
esaminare l’istanza di accesso agli atti e ai documenti pubblici, formulata in modo cumulativo dal
richiedente senza riferimento ad una specifica disciplina, anche alla stregua della disciplina
dell’accesso civico generalizzato, a meno che l’interessato non abbia inteso fare esclusivo,
inequivocabile, riferimento alla disciplina dell’accesso documentale, nel qual caso essa dovrà
esaminare l’istanza solo con specifico riferimento ai profili della l. n. 241 del 1990.
(1) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. IV-bis, 26 settembre 2022, n. 12156; Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile
2020, n. 10 (in Foro it., 2020, III, 379, nonchè oggetto della News UM n. 45 del 14 aprile 2020).
T.A.R. Lazio -Roma, Sezione IV-quater, Sentenza 18 luglio 2025, n. 14307.