Accesso, Giudizio di ottemperanza

ACCESSO ATTI – GIUDIZIO OTTEMPERANZA: Accesso atti – Giudizio ottemperanza – Limite oggettivo dell’esistenza degli atti – Operatività Accertata inesistenza materiale – Preclude che il giudicato si traduca in un obbligo impossibile -Ragioni.

Nel giudizio di ottemperanza relativo all’accesso documentale, il limite oggettivo dell’esistenza
degli atti opera anche quando una precedente sentenza abbia erroneamente presupposto la loro
presenza, poiché l’accertata inesistenza materiale impedisce che il giudicato si traduca in un obbligo
impossibile. L’amministrazione non è tenuta a ricostruire documenti mai formati, a rielaborare dati
o a compiere indagini retrospettive per soddisfare la pretesa ostensiva, non potendo il diritto di
accesso trasformarsi in una richiesta informativa generica o in un mezzo di supplenza dell’azione
amministrativa. Il giudice dell’ottemperanza deve arrestarsi dinanzi all’impossibilità materiale di
esecuzione, preservando l’effettività della tutela entro confini di concreta verificabilità e bilanciando
le esigenze di trasparenza con i limiti strutturali dell’organizzazione amministrativa.

Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, Sentenza 19 gennaio 2026, n. 34, in Guida al Diritto, n. 7 del 2026, pag. 21

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