Va rimessa alla Corte di giustizia dell’Unione europea la seguente questione pregiudiziale: «Se l’art.
20, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE deve essere interpretato nel senso che esso osti a una
disciplina interna (come quella vigente in Italia ai sensi dell’art. 29 nonies, comma 1, d.lgs.
152/2006) la quale preveda che, a seguito della comunicazione con cui il gestore informa l’autorità
competente che intende apportare una modifica alla propria installazione, da lui qualificata non
sostanziale, decorso un termine di sessanta giorni, nel silenzio dell’autorità competente, la modifica
sia comunque tacitamente autorizzata, anche qualora risultasse in seguito trattarsi di una modifica
sostanziale».
T.A.R. Lombardia Brescia – Sezione Prima – Ordinanza 3 giugno 2025, n. 506, in Guida al Diritto n. 28 del 2025, pag. 82, con commento di G. Pernice: <<La “semplificazione” deve comunque essere in linea con le regole europee>>, pag. 89