Ambiente

AMBIENTE:  1. Ambiente- Giustizia amministrativa – Processo amministrativo- Ricorso –Improcedibilità – Sopravvenuta carenza di interesse –Presupposti – Individuazione. 2. Ambiente- Giustizia amministrativa – Processo amministrativo- Determinazione dirigenziale regionale relativa alla approvazione del progetto (realizzazione e gestione di una nuova area di stoccaggio), mediante la modifica dell’A.I.A – Impugnazione -Sopravvenuta approvazione di un nuovo provvedimento di AIA in sede di riesame del precedente -Improcedibilità del pendente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse – Non sussiste– Ragioni. 3. Ambiente – Valutazione d’impatto ambientale di un progetto – Progetto proposto con altri relativi alla medesima area territoriale – Principio del cumulo – Ambito di applicazione – Individuazione: progetti solo autorizzati e non ancora materialmente esistenti -Rilevanza – Sussiste -Limiti -Fattispecie -Esclusione del cumulo -Ragioni. 4. Ambiente – VAS – Modificazione del piano o del programma conseguente all’approvazione di progetti che comportano variante urbanistica – Localizzazione delle singole opere – Esclusione dalla sottoposizione a VAS – Art. 6, comma 12, d.lgs. n. 152/2006 -Applicazione. 5. Ambiente – VAS – Modificazione del piano o del programma conseguente all’approvazione di progetti che comportano variante urbanistica – Esclusione dalla sottoposizione a VAS – Possibilità: quando l’autorizzazione del singolo progetto comporti la mera modifica della localizzazione dell’opera- Ragioni. 6. Ambiente – VAS – Modificazione del piano o del programma conseguente all’approvazione di progetti che comportano variante urbanistica ex lege -Autorizzazione impianto FER ex art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003 – Esclusione dalla sottoposizione a VAS – Ragioni. 7. Ambiente – VAS – Principi della Corte di Giustizia sent. C-444/15. – Necessaria applicazione della V.a.s. da parte degli stati membri – Esclusione – Possibilità – Condizioni: 1) piano/programma deve determinare l’uso di una «piccola area» 2) l’area deve trovarsi a «livello locale» – Programma elaborato e/o adottato da un’autorità locale -Esclusione. 8. Ambiente – VAS – Principi della Corte di Giustizia sent. C-444/15. – Necessaria applicazione della V.a.s. da parte degli stati membri – Esclusione – Possibilità – «Piccola area» – Nozione: limitata superficie dell’area interessata dal piano o dal programma .

1. Costituisce jus receptum l’orientamento di questo Consiglio secondo cui “Nel processo amministrativo l’inutilità di una pronuncia di merito sulla domanda articolata dalla parte può affermarsi solo all’esito di una indagine condotta con il massimo rigore, al fine di evitare che la declaratoria in oggetto si risolva in un’ipotesi di denegata giustizia e quindi nella violazione di un diritto costituzionalmente garantito: in specie, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse presuppone che, per eventi successivi all’instaurazione del giudizio, debba escludersi l’utilità dell’atto impugnato, ancorché meramente strumentale o morale, ovvero che sia chiara e certa l’inutilità di una pronuncia di annullamento dell’atto impugnato.” (da ultimo, Cons. Stato, Sez. VII, 20 settembre 2024, n. 7701). 2. Procedendo, pertanto, ad un esame “rigoroso” circa l’utilità della pronuncia di merito, il Collegio ritiene che non possa dirsi venuto meno l’interesse alla decisione del presente giudizio né che il provvedimento di riesame con valenza di rinnovo abbia comportato un “nuovo assetto di interessi” relativamente all’ammissibilità, contestata, dell’autorizzato piazzale di stoccaggio. Il provvedimento da cui scaturirebbe l’eccepita sopravvenuta carenza d’interessi non decide in maniera diretta sulla questione oggetto del presente giudizio (ossia, l’approvazione del progetto di realizzazione e gestione di una nuova area di stoccaggio, mediante la modifica dell’A.i.a. 2009), ma sul rinnovo con valenza di riesame dell’A.i.a. del 2009 dell’intero stabilimento gestito da R.i.d.a [ditta appellante] Relativamente alla “nuova” area di stoccaggio, il provvedimento de quo si limita ad autorizzare le seguenti modifiche/integrazioni all’Autorizzazione integrata ambientale di cui alla determina dirigenziale B0322 del 9 febbraio 2009 e ss.mm.ii.: […] Rimangono, dunque, impregiudicati gli aspetti relativi alla legittimità del provvedimento che ha autorizzato l’opera oggetto del presente giudizio e le modifiche ad essa apportate, nel frattempo, con il provvedimento sopravvenuto, verrebbero meno per caducazione, in caso di accoglimento del ricorso proposto dal Comune, allo stesso modo in cui è caducato il provvedimento di variante in caso di annullamento del provvedimento variato (Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2013, n. 921; Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1572; Sez. V, 10 luglio 1981, n. 363.). 3. Secondo l’orientamento espresso in più occasioni dal Consiglio di Stato, “la valutazione d’impatto ambientale di un progetto deve essere effettuata tenendo conto dell’effetto di cumulo del progetto proposto con altri relativi alla medesima area territoriale, anche se questi ultimi siano stati solo autorizzati e non siano ancora materialmente esistenti” (Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2018 n. 4484). Questo principio è stato affermato con riferimento a quei progetti che riguardano opere che, se prese singolarmente, per le loro dimensioni o per la loro “portata”, non risultano sussumibili in alcuna delle ipotesi ascritte a V.i.a. o a screening, ma che se “addizionate” ad altre opere o impianti o infrastrutture, in ragione del cumulo degli effetti, stimato “a monte” dal legislatore, comportano l’applicazione della V.i.a. oppure quantomeno il necessario esperimento della verifica di assoggettabilità. Nel caso di specie, tuttavia, non si rientra in un’ipotesi di questo tipo, in quanto ciò che viene realizzato consiste in un nuovo piazzale che consentirà l’ampliamento delle operazioni di stoccaggio in misura non rilevante per gli Allegati alla Parte Seconda, Allegati III e IV, del d.lgs. n. 152/2006 e non risulta dimostrato che quest’opera possa comportare quell’“effetto di cumulo” che rende rilevante, ai fini dell’applicazione della normativa, quelle attività che altrimenti non lo sarebbero. 4. L’art. 6, comma 12, d.lgs. n. 152/2006 dispone che:“Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.” 5. In particolare, secondo quanto evidenziato da Cons. Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2015 n. 263: “…questo Consiglio di Stato (Sez. IV, 20 maggio 2014, n. 2569) ha chiarito che modifiche alla pianificazione attraverso scelte progettuali non prefigurate dalla prima possono essere legittimate dalla valutazione di impatto ambientale, senza la necessità di rinnovare quella ambientale strategica, se dette modifiche abbiano carattere <> (ex art. 6, comma 12, t.u. ambientale, il quale recita: <>). Al fine di evitare inutili duplicazioni e dunque di aggravare il procedimento amministrativo autorizzatorio, non è necessaria la valutazione ambientale strategica laddove il singolo progetto importi varianti relative alla sola ubicazione dell’impianto potenzialmente pregiudizievole per l’ambiente nell’ambito territoriale considerato dallo strumento pianificatorio di settore. 6. <<“…non assume alcuna rilevanza, ai fini della produzione dei citati effetti di legge, l’indicazione o meno che il provvedimento autorizzatorio costituisca “variante urbanistica”. Nei sensi descritti è la costante giurisprudenza di questo Consiglio, secondo la quale l’autorizzazione a realizzare un impianto di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili comporta una variazione della destinazione urbanistica della zona, rendendo conforme alle disposizioni urbanistiche la localizzazione dell’impianto, senza che sia necessario alcun ulteriore provvedimento di assenso all’attività privata (Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2020, n. 2724; sez. V, 15 gennaio 2020, n. 377; sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5249; sez. V, 13 marzo 2014, n. 1180)>>. Dall’applicazione del procedimento autorizzatorio unico ex art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003 discende altresì l’esclusione del progetto dalla valutazione ambientale strategica (VAS), secondo la previsione espressa di cui all’articolo 6, comma 12, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a mente del quale non necessitano di essere sottoposte a VAS le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante.” (Cons. Stato, Sez. IV, 31 marzo 2022 n. 2368, relativa alla “Determinazione Motivata Conclusiva” ed il “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale” per la realizzazione e l’esercizio di un “impianto di produzione di biometano dalla digestione anaerobica di fonti rinnovabili – matrici organiche biodegradabili provenienti da scarti dell’agro-industria e dalla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU, per circa 48.000 ton/anno in ingresso) – con trattamento di digestato solido e liquido per la produzione di compost e riutilizzo delle acque”) >>. 7. Segnatamente la Corte di Giustizia ha affermato che la necessaria applicazione della V.a.s. (e dunque alcuna esenzione) non va disposta dagli Stati membri quando: – §. 68: “…un piano o un programma [soddisfi] due condizioni cumulative. Da un lato, tale piano o tale programma deve determinare l’uso di una «piccola area» e, dall’altro, tale area deve trovarsi a «livello locale».”; “Di conseguenza, per poter qualificare un piano o un programma come un provvedimento che determina l’uso di una piccola area «a livello locale» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42, tale piano o tale programma deve essere elaborato e/o adottato da un’autorità locale, e non da un’autorità regionale o nazionale”; 8. “Per quanto riguarda la nozione di «piccola area», la qualità di «piccola», secondo il significato consueto di quest’ultima nel linguaggio corrente, fa riferimento all’estensione dell’area… tale criterio dell’estensione dell’area può essere interpretato esclusivamente come costituito da un elemento meramente quantitativo, segnatamente dalla superficie dell’area interessata dal piano o dal programma di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42, a prescindere dagli effetti sull’ambiente.”;

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 15 aprile 2025 n. 3244

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