Ambiente

AMBIENTE: 1. Ambiente -Terreno – Inquinamento –Individuazione quale Sito d’interesse nazionale – Effetti: costituisce vero e proprio vincolo ambientale. – 2. Ambiente – Inquinamento -Terreno – Inquinamento –Individuazione quale Sito d’interesse nazionale –Idonea istruttoria e motivazione – Necessità.

1. L’inclusione di un terreno nel sito di interesse nazionale (SIN) assorbe, costituendone
un equivalente normativo, il presupposto indicato dall’art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, del “verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito”, che obbliga ad
attivare le relative procedure di bonifica, avvenendo la sua individuazione, ai sensi del successivo
art. 252, comma 1, sulla base di presupposti inerenti la pericolosità degli inquinanti presenti, nonché
sulla base dell’impatto ambientale, in termini di rischio sanitario ed ecologico. Detta inclusione
costituisce dunque un vero e proprio vincolo ambientale, del quale si deve tenere conto in sede di
rilascio del permesso di costruire. (1).
2. L’inclusione di un terreno in un sito d’interesse nazionale (SIN) non può essere arbitraria, essendo
necessario individuare indizi di sufficiente gravità tali da far ritenere, secondo logica, che il terreno
stesso sia stato apprezzabilmente interessato dall’evento contaminante che ha giustificato
l’istituzione del sito, e dar conto in motivazione del percorso logico seguito per arrivare a questo
risultato.
Il Consiglio di Stato, riformando sul punto la sentenza del T.a.r., ha ritenuto che nella fattispecie il
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, oggetto di impugnativa, non
fosse adeguatamente motivato, in quanto l’amministrazione si era basata sulle “analisi dirette di
dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito” successive all’inclusione, rappresentando le stesse
una fase ulteriore della bonifica, da espletarsi quando si è già accertato che una data area sia stata
interessata da un evento potenzialmente contaminante.
(1) Conformi: Cass. pen., sez. III 2 febbraio 2018 n.5075; T.r.g.a. Trento, sez. I, 20 novembre 2013 n. 382;
T.a.r. per il Lazio, sez. I, 15 ottobre 2008 n.8920.

Consiglio di Stato – Sezione Quarta – Sentenza 21 luglio 2025, n. 6417

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