1. Il requisito della iscrizione all’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (“white list”) prevista dall’articolo 1, commi 52, della
legge 6 novembre 2012, n. 190 si acquisisce solo in seguito alla conclusione, con esito favorevole,
del procedimento aperto con la istanza dell’operatore. Pertanto, la mera presentazione della domanda
di iscrizione non ha valore equipollente alla iscrizione stessa ai fini della partecipazione alle
procedure di gara. (1).
2. Il requisito della iscrizione all’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (“white list”) di cui all’articolo 1, commi 52, della legge 6
novembre 2012, n. 190 va accertato dalla stazione appaltante attraverso la consultazione dei siti
istituzionali delle Prefetture competenti ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013. Pertanto, laddove detta iscrizione costituisca elemento
utile ai fini del punteggio, è sufficiente che il concorrente ne dichiari il possesso, spettando alla
stazione appaltante verificare, attraverso la consultazione del sito della Prefettura competente, la
veridicità di quanto attestato. (2).
In motivazione, la sezione ha evidenziato che il principio espresso è conforme all’art. 99, comma 3,
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (il quale esclude che agli operatori economici possano
“… essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra
documentazione utile ai fini dell’aggiudicazione, se questi … possono essere acquisiti tramite
interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice di cui
al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni”) e all’art.
18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (secondo cui “I documenti attestanti atti, fatti, qualità
e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in
possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche
amministrazioni”).
3. La disciplina introdotta dai commi 52 -57 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 è inderogabile solo nel
senso che, ai fini della partecipazione alle gare aventi a oggetto le attività contemplate dal comma 53,
è necessariamente richiesta l’iscrizione nella white list. Essa, però, non esclude che, in relazione a
procedure selettive concernenti altre tipologie di lavorazioni, la lex specialis possa individuare il
requisito in questione come elemento di valutazione dell’offerta.
Nell’ambito della propria discrezionalità tecnica la stazione appaltante può, del resto, conformare la
disciplina di gara in modo da attribuire valore premiale anche a requisiti soggettivi dell’operatore
economico, idonei a “illuminare” sulla qualità e affidabilità dell’offerta, purché nel rispetto dei
principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, non essendo configurabile, in termini
generali, un divieto assoluto di commistione tra criteri soggettivi di partecipazione e elementi
oggettivi di valutazione dell’offerta (Cons. Stato, Sez. V, 17/2/2022, n. 1186; 17/3/2020, n. 1916; Sez.
III, 23/2/2023, n. 1887; 11/3/2019, n. 1635).
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 20 dicembre 2024, n. 10256, in Urbanistica e appalti, 3, 2025, 329, con nota di Alessandro Formica e Roberto Cippitani “L’iscrizione nella white list come elemento di valutazione d4ell’offerta e l’acquisizione d’ufficio dei documenti utili ai fini dell’aggiudicazione”, nonché in Giurisprudenza Italiana n. 6 del 2025, pag. 1361, “La valorizzazione dei requisiti soggettivi dell’operatore economico”, a cura di D. Perrucca