In tema di finanza di progetto una volta conclusa la procedura comparativa tra più proposte relative
alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, l’accesso al progetto di fattibilità selezionato,
chiesto ai fini difensivi da un operatore economico che ha partecipato alla procedura con una propria
proposta, non può essere differito a un momento successivo all’indizione della gara sulla base del
progetto prescelto.
T.A.R. Milano Lombardia -Brescia, Sezione Prima, Ordinanza 18 marzo 2026, n. 409, con commento di D. Ponte: “Il Tar Brescia fa il punto su un istituto che la Corte europea ha messo in crisi”, pag. 83