Appalti

APPALTI: 1. Appalti – Appalti di servizi e forniture -Requisito di capacità tecnica – Possesso in capo al soggetto collettivo nel suo insieme – Sufficienza – Salva specifica previsione di gara. 2. Appalti – Appalti di servizi e forniture – Requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali -Art. 68, comma 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 – Derogabilità dalla lex specialis -Limiti: se proporzionata e giustificata da motivazioni obiettive. 3. Appalti – Attività interpretativa della lex specialis – Non integra esercizio di un potere pubblico e non comporta alcuna valutazione discrezionale – Controllo in sede giurisdizionale – Ammissibilità.

1. La nuova formulazione dell’art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36 del 2023, che ha previsto la necessità
che il partecipante al raggruppamento temporaneo di imprese, designato come esecutore, sia in
possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare, non estende
la regola di corrispondenza tra requisiti di qualificazione e rispettiva quota di partecipazione al
raggruppamento al di là dei settori dei lavori, anche per gli appalti di servizi e forniture. In altri
termini, l’art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36 del 2023 non ha introdotto, con riferimento agli appalti di
servizi e forniture, il principio della necessaria corrispondenza tra i requisiti di qualificazione e le
quote di partecipazione/esecuzione degli operatori economici facenti parte del raggruppamento,
neppure quale regola generale suppletiva. In definitiva, per gli appalti di servizi e forniture, la regola
generale supplettiva è quella del possesso del requisito di capacità tecnica in capo al soggetto
collettivo nel suo insieme, salva specifica previsione della legge di gara che, alla luce della peculiarità
della prestazione, imponga il possesso pro quota o pro parte da parte dei singoli raggruppati esecutori.
2. L’art. 68, comma 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 ha natura derogabile. Difatti, ai sensi dell’art. 68,
comma 4, lett. b, le stazioni appaltanti possono specificare nei documenti di gara le modalità con cui
i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e
finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da
motivazioni obiettive, per cui la lex specialis (se proporzionata e giustificata da motivazioni obiettive)
prevale sulla norma generale.
3. L’attività interpretativa della lex specialis non integra esercizio di un potere pubblico e non
comporta alcuna valutazione discrezionale, trattandosi piuttosto della mera attribuzione di un
significato ad un testo, che deve avvenire nel rispetto delle regole ermeneutiche, oggetto di controllo
in sede giurisdizionale. Ne consegue che l’individuazione, nella sentenza impugnata, di una
interpretazione della lex specialis di gara diversa da quella seguita dalla stazione appaltante non può
configurare una violazione del principio di separazione dei poteri giurisdizionali, né un eccesso di
esercizio del potere giurisdizionale. L’interpretazione della disciplina di gara non è riservata alla
stazione appaltante, la cui tesi può, quindi, assurgere, a sua volta, a mero criterio interpretativo ai
sensi dell’art. 1362 c.c., ma non è vincolante.

Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 5 dicembre 2025, n. 9599, in Giurisprudenza Italiana n. 2 del 2026, pag. 299, con commento di C. Contessa: “Requisiti di ordine oggettivo nei raggruppamenti”

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