1. La revoca della gara intervenuta prima del formale provvedimento di aggiudicazione è
qualificabile non come atto di esercizio del potere di autotutela (ai sensi degli artt. 21-quinquies l. 7
agosto 1990, n. 241), ma come semplice atto di ritiro che non richiede il raffronto tra l’interesse
pubblico e quello privato sacrificato. (1).
2. La proposta di aggiudicazione è un mero atto provvisorio ad effetti non stabilizzati, inidoneo a
determinare un affidamento qualificato in capo all’aggiudicatario provvisorio, ed, in quanto mero
atto endoprocedimentale, non esprime la determinazione finale dell’amministrazione. (2).
3. La natura giuridica di atto endoprocedimentale della proposta di aggiudicazione non consente di
applicare integralmente la disciplina degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della l. 7 agosto 1990, n.
241, con particolare riferimento all’esigenza del raffronto tra l’interesse pubblico e quello privato
sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario della
mera proposta di aggiudicazione. (3).
4. L’accordo quadro è sussumibile nell’alveo categoriale del contratto normativo, in quanto detta le
condizioni dei successivi contratti integrativi e prevede i quantitativi massimi della commessa, che
non possono essere superati, non i quantitativi minimi (4).
(1) Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. III, 24/10/2024, n.5632.
(2) Conformi: T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. I, n. 1051 del 6 giugno 2025; idem, n. 316 del 30 gennaio
2024; T.a.r. per la Campania, sez. I, 3 marzo 2022, n.778; T.a.r. per la Campania, sez. V, 9 dicembre 2021, n.
7912; Cons. Stato, sez. V, 6 maggio 2015, n. 2274.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 19 dicembre 2024, n.10220.
(4) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2024, n.741.
T.A.R. Campania Salerno, Sezione Seconda, Sentenza 30 ottobre 2025, n. 1762