1. Qualora la p.a., al fine di non interrompere i servizi ritenuti essenziali a tutela della salute pubblica
e dell’ambiente, provveda con ordinanze contingibili ed urgenti ad affidare il servizio di raccolta
rifiuti al precedente gestore, stipulando altresì contratti con cui – pur rinviando genericamente “agli
stessi patti e condizioni previste dagli atti negoziali ad oggi vigenti” – si fissa il corrispettivo del
servizio, si determina l’interruzione del nesso di continuità del rapporto rispetto al contratto
originariamente stipulato, con conseguente impossibilità di riconoscere la spettanza di importi a
titolo di revisione prezzi ulteriori rispetto a quanto versato per il servizio svolto in esecuzione del
contratto ormai scaduto. (1).
2. L’affidamento del servizio per mezzo di ordinanze contingibili ed urgenti è fonte autonoma di
obbligazioni e conseguentemente non se ne può invocare una applicazione combinata col contratto
definitivamente scaduto (2).
Consiglio di Stato – Sezione Quarta – Sentenza 10 ottobre 2025, n. 7942