1. La proroga prevista dall’articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(attualmente dall’articolo 120, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) pertiene
all’esercizio del potere autoritativo, risolvendosi in un affidamento diretto che deve essere motivato
e che può avvenire a determinate condizioni, tale che ogni contestazione sulla sua legittimità
appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), del
codice del processo amministrativo. (1).
2. Va distinta la proroga «contrattuale» che trova la sua fonte nella lex specialis di gara o nel
contratto e consiste in una circostanza negoziale già preventivata a monte dall’amministrazione,
dalla proroga «tecnica» che, viceversa, ricorre nel caso in cui, in assenza di specifica previsione nei
documenti di gara, la durata del contratto venga modificata successivamente dall’amministrazione
per cause ad essa non imputabili, allo scopo di garantire la continuità di un servizio essenziale, nelle
more della conclusione della procedura di gara per scegliere il nuovo contraente, da bandire prima
della originaria scadenza contrattuale. (2).
In motivazione la sezione ha precisato che la proroga «tecnica» ha carattere di temporaneità e di
imprevedibilità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un
operatore economico ad un altro.
Sulla differenza tra proroga e rinnovo del contratto si veda: Cons. Stato, sez. III, 5 giugno 2024, n.
5051; sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1635; 8 agosto 2018, n. 4867, secondo cui: i) la proroga del
contratto ha la mera funzione di spostare in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, mantenendo
inalterato il regolamento negoziale; ii) il rinnovo realizza una nuova negoziazione tra i medesimi
soggetti, con un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 20 ottobre 2020, n. 6354; sez. V, 17 gennaio 2018, n. 274; T.a.r. per il
Lazio, sez. III, 16 maggio 2022, n. 6048; 2; T.a.r. per la Campania, sez. VIII, 10 febbraio 2022, n. 891.
(2) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. I ter, 24 marzo 2025, n. 5947.
T.A.R. Lazio -Roma, Sezione I-ter, Sentenza 7 luglio 2025, n. 13307