Appalti

APPALTI: 1. Appalti – Offerta – Costi per la manodopera: aumenti salariali e gli scatti di anzianità applicati in un momento successivo alla gara -Rilevanza -Ragioni. 2. Appalti – Offerta – Costi per la manodopera -Applicazione contratto collettivo diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante -Ammissibilità -Dichiarazioni di garanzia di equivalenza -Necessità. 3. Appalti -Revisione prezzi -Ratio -Individuazione.

1. In fase di offerta, l’operatore economico deve considerare tutti i costi necessari per la manodopera,
ivi inclusi gli aumenti salariali e gli scatti di anzianità già noti al momento dell’offerta medesima,
ancorché applicati in un momento successivo alla gara, previsti dal contratto collettivo applicato. Il
meccanismo revisionale ex art. 60, D.Lgs. n. 36/2023 non opera automaticamente ad ogni scatto
salariale previsto dai contratti collettivi, pena la trasformazione della revisione prezzi in una sorta di
indicizzazione, ma è attivabile al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non
determinando l’inserimento di un diritto all’automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale
in favore dell’operatore economico. Non è ammissibile l’equiparazione del costo della manodopera, a
cui il legislatore ha riservato una disciplina ad hoc, ad altre differenti componenti dell’offerta, anche
perché tale assimilazione provocherebbe l’alterazione dell’equilibrio complessivo dell’offerta
presentata dall’operatore economico, con ripercussioni sulla valutazione attuata dalla Stazione
Appaltante.
2. Il D.Lgs. n. 36 del 2023 segue la via tracciata dal D.Lgs. n. 50 del 2016 nell’assicurare una tutela
rafforzata degli interessi dei lavoratori, richiedendo ai partecipanti alla gara di indicare, in via
separata, nella propria offerta economica, i costi della manodopera e i costi per gli oneri di sicurezza,
e sanzionando con l’esclusione la violazione di detto obbligo (come evincibile dagli artt. 41, comma
13, e 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36 del 2023). Dalla lettura combinata delle disposizioni citate,
emerge la volontà di responsabilizzare gli operatori economici, allo scopo di assicurare che questi
ultimi, prima di formulare il proprio ribasso complessivo, svolgano una seria valutazione preventiva
dei predetti costi. Da ciò si desume la continuità del codice del 2023 rispetto a quello del 2016 nella
tutela degli interessi dei lavoratori, che nel nuovo codice assume una valenza rafforzata come
desumibile dall’art. 11, comma 3, in quanto agli operatori economici che applicano un contratto
collettivo diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, vengono
richieste delle dichiarazioni di garanzia di equivalenza delle tutele offerte ai propri dipendenti rispetto
a quelli indicati, non applicati.
3. La ratio dell’istituto della revisione prezzi, ex art. 60 D.Lgs. n. 36/2023 è volta a garantire l’interesse
pubblico alla perdurante qualità delle prestazioni contrattuali evitando che il corrispettivo subisca
aumenti incontrollati nel corso del tempo, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è
avvenuta la stipulazione del contratto e allo stesso tempo a tutelare anche l’interesse dell’impresa a
non subire alterazioni dell’equilibrio contrattuale per l’incremento dei costi sopravvenuto durante
l’arco del rapporto, che potrebbe indurla ad una surrettizia riduzione degli standards qualitativi delle
prestazioni.

Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 22 luglio 2025, n. 6638, -in Urbanistica ed Appalti n. 6, pag. 758, con commento di D. Perrucca: “La specificità della voce costo della manodopera negli appalti pubblici”; – in Giurisprudenza Italiana, n. 10, pag. 2113, con commento di A. Ripepi, “Aumento dei costi della manodopera, revisione prezzi e modifiche contrattuali”.

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