Appalti

APPALTI: 1. Appalti – Servizio pubblico ferroviario – Preinformazione ex Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Funzione -Modifica elementi essenziali del contratto – Obbligo di Rettifica al più presto – Tempestiva pubblicazione delle nuove informazioni -Necessità. 2. Appalti – Servizio pubblico ferroviario – Certificazione di sicurezza unico – Requisito di esecuzione 3. Appalti– Requisiti di partecipazione – Concorrenza – Favor partecipationis – Requisiti lesivi della concorrenza del micromercato -Illegittimità -Possibilità di concorrere in raggruppamento temporaneo di imprese o ricorrere all’avvalimento –Irrilevanza.

1. La finalità della preinformazione prevista dal Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su
strada e per ferrovia, è quella di favorire lo svolgimento di una effettiva concorrenza, pertanto,
qualora gli elementi essenziali del contratto che la stazione appaltante ha l’intenzione di aggiudicare,
soprattutto in caso di elevata complessità tecnica e finanziaria, subiscano significative modificazioni,
l’obbligo di «rettifica al più presto», di cui all’art. 7, comma 2, deve intendersi nel senso che la
pubblicazione delle nuove informazioni deve essere effettuata in un termine ragionevole, affinché le
imprese del settore possano essere pronte per la gara.
In applicazione di tale principio la sezione ha ritenuto che, nella fattispecie esaminata, le modifiche
incidenti sulla durata del contratto e sull’oggetto delle prestazioni richieste hanno avuto l’effetto di
determinare una maggiore gravosità dei requisiti di partecipazione, i quali devono essere avvinti da
un nesso di proporzionalità con l’entità delle prestazioni da svolgere, con conseguente vulnus alla
possibile partecipazione di operatori economici diversi dai players di mercato, per cui il ritardo nella
pubblicazione delle modifiche può assumere carattere autonomamente, ancorché potenzialmente,
lesivo.
2. Il certificato di sicurezza unico delle imprese ferroviarie è disciplinato più in relazione ad un
servizio effettivamente e concretamente da svolgere e sulla sua puntuale organizzazione, dovendo
tenere conto di una serie di informazioni minime essenziali, che non in relazione ad un ipotetico
servizio da svolgere, sicché esso va richiesto per l’esecuzione del servizio.
3. A fronte di requisiti di partecipazione particolarmente elevati (nella specie, l’avere svolto
complessivamente in un periodo servizi di trasporto pubblico di persone per un volume non inferiore
a 8 milioni di chilometri), come tali lesivi della concorrenza del micromercato e del favor
partecipationis, non rileva la possibilità che l’impresa sfornita del requisito possa concorrere in
raggruppamento temporaneo di imprese o ricorrendo all’avvalimento, trattandosi di scelte
discrezionali che richiedono il concorso di volontà delle altre imprese.

Consiglio di Stato – Sezione Quarta – Sentenza 4 agosto 2025, n. 6880

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