1. Alle procedure a evidenza pubblica bandite nel vigore del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ossia dal 1°
luglio 2023, in materia di accesso agli atti si applicano gli artt. 35 e 36 del medesimo decreto a partire
dal 1° gennaio 2024
2. Ove la stazione appaltante, in violazione dell’art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023, ometta di mettere
a disposizione dei primi cinque concorrenti classificati le offerte degli altri quattro concorrenti e la
restante documentazione di gara, l’accesso agli atti è consentito tramite l’ordinario procedimento ex l.
241/1990 e si applica la disciplina processuale dettata dall’art. 116 c.p.a., non potendo trovare
applicazione il rito super speciale di cui all’art. 36, commi 4 e 7, d.lgs. n. 36/2023.
T.A.R. Lombardia Milano, Sezione Quarta, Sentenza 30 settembre 2024, n. 2520, in Diritto Processuale Amministrativo n. 3 del 2025, con commento di S. Vernile “L’acceso agli atti di gara nel Codice di contratti pubblici del 2023 tra accessibilità diretta tramite piattaforma digitale, sussidiarietà dell’accesso su istanza, accelerazione della tutela e nuove criticità”