Appalti

APPALTI: Appalti -Collaudo -Pagamento del corrispettivo – Certificato di regolare esecuzione – Non è necessario – Prova da parte dell’appaltatore del corretto adempimento dell’obbligazione – Necessità.

Mentre da un lato la previsione di cui all’articolo 5, della legge n. 741/1981 consente all’appaltatore
di agire per il pagamento del corrispettivo pur in assenza del certificato di regolare esecuzione o del
certificato di collaudo, ma non lo esonera dal fornire prova del corretto adempimento
dell’obbligazione assunta con il contratto di appalto, dall’altro lato, è riservata al giudice del merito e
sottratta al sindacato di legittimità l’indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni della
parte, al fine di stabilire se esse importino una ricognizione di debito ai sensi dell’articolo 1988 del
codice civile.

Cass. Civ., Sezione I, Ordinanza 5 novembre 2025, n. 29200, in Guida al Diritto n. 45 del 2025, p. 50

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