In tema di appalto di opere pubbliche, l’Amministrazione appaltante, anche con riferimento alle
operazioni di collaudo, non può ritardare “sine die” le proprie determinazioni, paralizzando per un
tempo indefinito i diritti della controparte, essendo tenuta ad eseguire il contratto nel rispetto
degli articoli 1374 e 1375 del codice civile; pertanto, se sia fissato espressamente nell’atto un termine
per il compimento delle indicate operazioni, e lo stesso trascorra senza che sia adottato alcun
provvedimento, tale situazione assume il significato di rifiuto del collaudo e di inadempimento da
parte del committente. Ne consegue che, da tale momento, non solo l’appaltatore può agire in sede
giurisdizionale per far valere i suoi diritti, senza necessità di costituire preliminarmente in mora la
debitrice, né di assegnarle o chiedere che le sia assegnato un termine, ma inizia anche a decorrere il
termine di prescrizione.
Cass. Civ., Sezione I, Ordinanza 5 novembre 2025, n. 29191, in Guida al Diritto n. 45 del 2025, p. 50