In attuazione del principio di eterointegrazione normativa della legge di gara, in caso di
raggruppamento, è ammessa la firma analogica dell’offerta economica da parte delle mandanti, in
luogo di quella digitale, accompagnata dalla copia della carta di identità di tutti i componenti del
costituendo raggruppamento, anche se la firma analogica non è espressamente prevista dalla legge di
gara.
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza 5 giugno 2025, n. 4877.