In mancanza della notifica di una cartella di pagamento deve (…) escludersi la sussistenza di una
violazione grave non definitivamente accertata. (…) L’omessa dichiarazione della decadenza dalla
rateizzazione non figura tra le fattispecie tipizzate di grave illecito professionale (art. 98, D.Lgs. n.
36 del 2023), da intendersi “in modo tassativo” (art. 95, comma 1, lett. e, D.Lgs. n. 36 del 2023), né
può ritenersi, in mancanza di adeguati mezzi di prova, che tale omissione costituisca di per sé un
tentativo di “influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante” (art. 98,
comma 2, lett. b, D.Lgs. n. 36 del 2023). (…) Deve ritenersi pure infondata la censura secondo cui
l’omissione dichiarativa di una circostanza comunque idonea a incidere sull’integrità e sull’affidabilità
del concorrente costituirebbe un’ipotesi di grave illecito professionale a prescindere dalle specifiche
cause escludenti disciplinate dal nuovo codice. Si tratta, infatti, di una censura che non tiene conto
del principio di tassatività delle fattispecie di grave illecito professionale, che costituisce uno
specifico tratto innovativo del nuovo codice dei contratti pubblici rispetto alla disciplina previgente
(art. 80, comma 5, lett. c, D.Lgs. n. 80 del 2016).
1. Ai sensi dell’art. 101 c.p.a., l’appellante ha l’onere di specificare i motivi dell’impugnazione, non
potendo richiamare meramente le ragioni già presentate dinanzi al giudice di primo grado, ma
dovendo contestare specificamente sul punto la sentenza impugnata; il fatto che l’appello sia un mezzo
di gravame ad effetto devolutivo non esclude l’obbligo dell’appellante di indicare nell’atto le
specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e, inoltre, i motivi per i quali le conclusioni del
primo giudice non sono condivisibili, non potendo il ricorso in appello limitarsi ad una generica
riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado. (Così Consiglio di Stato IV n 7756 del 24
settembre 2024.)
2. L’ipotesi caso dell’errore materiale compiuto nell’offerta tecnica o economica è espressamente
prevista dal quarto comma dell’art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023 (codice dei contratti pubblici).
Secondo quest’ultima norma, fino al giorno fissato per la loro apertura, l’operatore economico, con le
stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un
errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica di cui si sia avveduto dopo la
scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la
presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque
assicurato l’anonimato.
3. La norma sulla composizione della commissione di gara che prevede la necessità dell’esperienza
“nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto” (art. 93 del d.lgs. n. 36/2023) deve
essere intesa in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla
complessiva prestazione da affidare, considerando, secondo un approccio di natura sistematica e
contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’amministrazione,
alle quali quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali e organizzativi
sui quali gli stessi siano destinati ad incidere.
4. Non è viziata la motivazione della Commissione giudicatrice per il solo fatto di essere espressa con
punteggio numerico. Il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla
stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina
della procedura di gara, con i relativi punteggi, come nel caso di specie, è sufficientemente chiaro,
analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un
minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel
valutare l’offerta in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne
la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende
necessaria una motivazione dei punteggi numerici.
5. Il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una
sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della
procedura di gara, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analiticoe articolato, sì da
delimitare adeguatamente il giudizio della commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo,
e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare l’offerta in
applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la
congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una
motivazione dei punteggi numerici.
6. Nell’ambito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, la valutazione delle offerte tecniche
rappresenta l’espressione di un’ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, con
conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione,
qualora non risultino inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza
manifesta. Per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne
la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente
insostenibilità del giudizio tecnico compiuto.
Cons. Stato, Sez. VII, 20/06/2025, n. 5392
Il provvedimento connotato da discrezionalità tecnica – tra cui va annoverato il provvedimento di
diniego di inserimento da parte dell’AIFA dei medicinali in lista di trasparenza – si configura come
tertium genius rispetto a quelli vincolati e a quelli discrezionali “puri”, presentando connotazioni
che, per l’opinabilità dei concetti tecnico-scientifici implicati e per la connessa utilità che in principio
assume il confronto dialettico con l’interessato, inducono ad accostarlo ai secondi, con conseguente
applicabilità del disposto dell’art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241, alla cui violazione non si
applica il disposto sanante dell’art. 21-octies comma 2, secondo periodo, della medesima legge, con
la preclusione per l’amministrazione di dimostrare in giudizio l’insussistenza di plausibili alternative
decisorie. (2).
Come precisato in motivazione con l’inserimento di un farmaco in lista di trasparenza si identifica
l’elenco dei medicinali “aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica,
via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali”, i
quali ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. 18 settembre 2001, n. 347, conv. in l. 16 novembre 2001, n.
405 “sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo
più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base
di apposite direttive definite dalla regione”.
Le valutazioni affidate dalla legge all’AIFA sono espressione di un potere che presenta significativi
profili di discrezionalità tecnica, che, come tale, consente il sindacato giurisdizionale per i profili di
eccesso di potere per illogicità o erroneità, tali da evidenziare l’inattendibilità della valutazione
tecnico-discrezionale censurata.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 22 dicembre 2014, n. 6346.
Consiglio di Stato – Sezione Quarta – Sentenza 2 maggio 2025, n. 3744, in Urbanistica ed Appalti n. 5 del 2025, pag. 602, con commento di R. Musone “La composizione della commissione giudicatrice e il soccorso istruttorio correttivo nell’interpretazione sostanzialista del Consiglio di Stato”, pag. 560