1. Non è vincolante e non deve essere impugnato il parere di precontenzioso reso dall’ANAC ex art.
211, comma 1, Codice dei Contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016, nei confronti dell’impresa che
non ha mai consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Nell’ambito della peculiare disciplina di
cui all’art. 211, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, deve quindi ritenersi che l’onere di immediata
impugnazione previsto dalla disposizione in esame vada circoscritto alla sola ipotesi in cui tutte le
parti interessate abbiano preventivamente prestato il consenso ad attenersi al parere dell’ANAC .
2. La non vincolatività del parere dell’ANAC ex art. 211, comma 1, Codice dei contratti pubblici di
cui al d.lgs. n. 50/2016, oltre che il dato letterale dell’art. 112 c.p.a., impediscono di ritenere che si
tratti di un atto la cui esecuzione può essere ottenuta mediante il ricorso per ottemperanza, con la
conseguente inammissibilità della relativa domanda.
3. Dall’inammissibilità della domanda principale deriva anche l’inammissibilità della domanda
risarcitoria.
TAR Lazio Roma- Sezione Prima, Sentenza 14 gennaio 2025, n. 565, in Foro amministrativo 2025 n. 1, pag. 101