1. Vanno riuniti i ricorsi giurisdizionali connessi sotto il profilo soggettivo e oggettivo.
2. A fronte di una segnalazione avente ad oggetto la risoluzione di un contratto pubblico, l’ANAC
non dispone degli strumenti per accertare errori di valutazione della Stazione appaltante, a meno che
non siano rilevabili palesi violazioni procedimentali da parte del committente pubblico nella fase
istruttoria della contestazione degli addebiti, come il mancato rispetto del contraddittorio, ovvero vizi
di forma del provvedimento di risoluzione immediatamente identificabili, quali gravi lacune
motivazionali, che assurgono a indizi sintomatici di un utilizzo distorto del potere di risoluzione
contrattuale.
3. Nel procedimento finalizzato all’annotazione, all’ANAC è demandato il compito di esaminare
l’eventuale inconsistenza dei fatti o la loro irrilevanza ai fini dell’annotazione, nonché quello di
valutare se la notizia, a prescindere dalla fondatezza delle contrapposte ragioni delle parti (operatore
economico e Stazione appaltante), possa essere utile per il mercato. Accertate la veridicità e la
rilevanza della notizia, l’Autorità non può esimersi dall’iscrivere l’annotazione nel Casellario, dovendo
pubblicarla, senza poter duplicare il procedimento valutativo della diligenza contrattuale e
dell’attitudine adempitiva dell’impresa.
4. Il rinvio dinamico dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 all’art. 80 esprime la volontà del
legislatore di dare pubblicità, all’interno del Casellario informatico, ai provvedimenti di risoluzione
contrattuale, che discendono, ai sensi dell’art. 108 del Codice dei contratti pubblici, da una valutazione
unilaterale della Stazione appaltante, salva la facoltà per l’operatore economico di chiedere
successivamente al G.O. l’accertamento dell’insussistenza dei relativi presupposti. L’ANAC, pertanto,
non può ingerirsi nelle vicende fattuali e nelle ragioni giuridiche che hanno indotto la Stazione
appaltante a risolvere il contratto, dovendosi limitare a una verifica inevitabilmente sommaria delle
posizioni delle parti contrattuali, al solo fine di escludere l’inserimento di notizie manifestamente
infondate.
5. Le annotazioni ANAC non incidono mai in maniera indolore nella vita dell’impresa, anche laddove
non prevedano l’automatica esclusione o la conseguente interdizione dalle gare pubbliche, perché
comunque rilevanti sia sotto il profilo dell’immagine sia sotto quello dell’aggravamento della
partecipazione a selezioni pubbliche .
6. Una volta disposta la risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante, la sua annotazione
costituisce atto dovuto, dunque proporzionato, per l’ANAC, stante la sicura rilevanza della notizia per
il mercato.
7. La risoluzione del contratto e la revoca dell’aggiudicazione costituiscono ipotesi tipiche di
annotazione rispetto alle quali può riconoscersi all’ANAC un’attenuazione dell’obbligo di
motivazione in ordine all’utilità della notizia, salvo che la fattispecie concreta sia connotata da
evidenti elementi di straordinarietà che consentono di escludere ogni utilità in concreto della notizia
per la valutazione delle Stazioni appaltanti in ordine dell’affidabilità dell’operatore economico.
TAR Lazio Roma- Sezione Prima/quater, Sentenza 7 febbraio 2025, n. 2840, in Foro amministrativo 2025 n. 2, pag. 207
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