Appalti, Giurisdizione

APPALTI – GIURISDIZIONE: 1. Giurisdizione – Giurisdizione ordinaria – Giurisdizione amministrativa – Riparto – Petitum sostanziale – Rilevanza. 2. Giurisdizione – Giurisdizione amministrativa – Giurisdizione esclusiva – Configurabilità: solo se l’amministrazione agisca come autorità -Comportamenti materiali, avulsi dal potere pubblico – Inconfigurabilità. 3. Giurisdizione –– Contratti e obbligazioni della P.A. – Declaratoria di inefficacia contratto da parte del G.A. – Ripetizione dell’indebito – Giurisdizione ordinaria – Fondamento.

1. Per il riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo occorre avere
riguardo al petitum sostanziale, da individuarsi in relazione alla causa petendi e al contenuto del
rapporto addotto in giudizio, oggetto dell’accertamento giurisdizionale. (1).
2. La giurisdizione esclusiva si estende alle liti in cui si faccia questione di diritti soggettivi o interessi
legittimi, sempre che l’amministrazione agisca come autorità, sebbene non solo attraverso
provvedimenti, ma anche tramite comportamenti posti in essere nell’esercizio di un potere pubblico
o ad esso ricollegabile in via mediata, a con la sola eccezione dei meri comportamenti materiali,
avulsi da tale potere. (2).
3. Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di ripetizione di indebito di quanto
pagato dall’amministrazione, in esecuzione di un contratto stipulato dalla stessa e dichiarato
inefficace dal giudice amministrativo, venendo in rilievo un’ obbligazione civilistica a carattere
patrimoniale, cui è sotteso un interesse patrimoniale della pubblica amministrazione, sganciata
dall’esercizio del potere, trovando l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo fondamento
unicamente nell’assenza di causa giustificatrice della dazione, restando irrilevanti le vicende che
hanno portato all’effettuazione del pagamento non dovuto. (3).

Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 28 ottobre 2025, n. 8343, in Giurisprudenza Italiano n. 1 del 2026, pag. 18, con nota di C. Contessa

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